Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 6-ter;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D. Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 n. rep.120/CSR sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2018/2019, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in veterinaria a 592 di fabbisogno;
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in veterinaria a 890;
CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;
VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell’equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;
TENUTO CONTO altresì del fabbisogno di medici veterinari per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2018/2019, di cui alla comunicazione SSMD REG 2018 0045857 del 26 marzo 2018;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
VISTE le proposte formulate in data 25 giugno 2018 dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
VISTE le osservazioni formulate dal rappresentante della Federazione nazionale ordini veterinari in Italiani nonché dal rappresentante della Conferenza permanente dei direttori di dipartimento di medicina veterinaria riguardo l’assorbimento da parte dal sistema produttivo di un numero di medici veterinari pari all’offerta formativa espressa dai singoli atenei;
RITENUTO di poter determinare per l’a.a. 2018/2019 un numero di posti superiore al fabbisogno espresso in sede di Conferenza Stato Regioni e ripartito tra gli Atenei in misura proporzionale rispetto all’offerta formativa;
RITENUTO dunque, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2018/2019, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria in 759 posti;
TENUTO CONTO della necessità di dover disporre la ripartizione dei posti tra le Università;
DECRETA
Articolo 1
- Per l’anno accademico 2018/2019 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in 759 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
- Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale concorsi.
Il MinistroDott. Marco Bussetti