Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro della Salute
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l’articolo 6-ter;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2019/2020»;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2019 di accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l’Università degli Studi Campus Bio-medico di Roma;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2019 di accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Padova;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell’accordo formale;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.255 di fabbisogno;
VISTA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2019/2020;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari a 11.568 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 da cui emerge che l’offerta formativa degli atenei è superiore al fabbisogno espresso in sede di accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sopra citato;
TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2019/2020, di cui alla comunicazione; M_D SSMD REG2019 0069212 del 18 aprile 2019;
VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l’anno accademico 2019/2020;
RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2019/2020, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nella misura massima consentita dall’offerta formativa espressa dagli Atenei;
RITENUTO in sede di definizione dei posti di accogliere integralmente l’offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca;
<DECRETA
Articolo 1
- Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2019/2020 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in n. 11.568 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
- Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.
Il Ministro della Salute dott.ssa Giulia Grillo |
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca |