IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 giugno 2017, n. 477 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2017/2018;
VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018";
VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2017/2018 riferito alle predette disposizioni;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
VISTE le proposte del tavolo tecnico del 9 giugno 2017 con riguardo ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2017/2018;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2017/2018 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;
Articolo 1
- Per l’anno accademico 2017/2018 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in n. 6.873 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati n. 641 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 28 febbraio 2017 citate in premessa.
- Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
- Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli