VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’articolo 6-ter;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;
VISTO l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 n. rep.120 CSR recante la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2018/2019 di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie.
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2018/2019, di cui alla comunicazione SSMD REG2018 0045857 del 26 marzo 2018;
VISTE le proposte formulate in data 25 giugno 2018 dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
VISTA la nota U.0352817 del 13-06-2018 dell’Assessorato Sanità ed integrazione Socio Sanitaria della regione Lazio, in particolare nella parte in cui la Regione ribadisce alla Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità di seguito “Unicamillus”)« […] l’assoluto divieto di formalizzare autonomi e diretti rapporti convenzionali con aziende sanitarie/policlinici e/o ospedali classificati e/o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –I.R.C.C.S.- pubblici e/o privati e/o case di cura accediate afferenti al Servizio Sanitario della Regione Lazio, aventi ad oggetto la regolamentazione delle attività di supporto e partecipazione assistenziale da parte di detti Enti ai corsi di laurea in area sanitaria gestiti da codesta università, prescindendo dalla previa valutazione di profilo programmatorio da parte della Regione», nonché la parte in cui precisa alla richiamata Università che «[…]non appare ammissibile che possano essere direttamente e autonomamente coinvolte nei percorsi universitari di codesto ente, fuori da qualsiasi intesa e raccordo convenzionale con questa Regione:
- aziende del Servizio Sanitario Regionale […];
- ulteriori strutture pubbliche […];
- strutture assistenziali private già accreditate […]»;
VISTO altresì, il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. A00248 del 22 giugno 2018 che fa seguito alla richiamata nota della Regione Lazio prot. 352817/2018 ed avente ad oggetto :“Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016-2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell’accreditamento dell’Università non statale denominata “Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all’interazione dell’offerta formativa con l’assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente” , in particolare nella parte in cui dispone che «[…] la formazione degli studenti universitari iscritti/iscrivendi ai corsi di Medicina e Chirurgia e delle altre Profesisoni sanitarie dell’Università Saint Camillus non è ricompresa nella Programmazione regionale valida fino a tutto il 2018 (DCA 52/2017 né in rapporto alla quantificazione del fabbisogno formativo regionale, né in rapporto all’interazione di tale formazione con l’assistenza sanitaria regionale» e nella parte in cui dispone che «[…] in assenza di Protocollo, si ritiene opportuno procedere alla regolamentazione dei rapporti tra SSR e università Unicamillus :
- è fatto obbligo, pertanto, di sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario ad Acta la valutazione dell’impatto economico/finanziario e quindi della compatibilità economica di qualsiasi convenzione tra Aziende sanitarie pubbliche e l’università Unicamillus, per le quali ciascuna Azienda è tenuta a precisare in modo inequivocabile la quantificazione dei maggiori costi indotti dalla didattica e le modalità di rimborso a cura dell’università medesima;
- si da mandato a ciascuna Azienda sanitaria della Regione Lazio di porre in essere ogni azione amministrativa utile anche in autotutela al fine di precisare in modo chiaro approfondito ed esaustivo le modalità di copertura del finanziamento dei maggiori costi connessi alla formazione dei discenti dei corsi di laurea dell’università Saint Camillus che, non essendo preventivati né approvati dal Commissario ad acta figurano allo stato incompatibili con il programma operativo per l’attuazione del piano di rientro (concordato con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute) se non espressamente posti ad esclusivo carico dell’università;
- è sottoposta, comunque, alla preventiva approvazione del Commissario ad acta anche ogni convenzione tra ciascuna struttura privata accreditata e l’università allo scopo di consentire la valutazione in ordine all’interazione della formazione con l’assistenza sanitaria;
- la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché nessuna struttura accreditata o anche solo privata, potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque maggiorazione tariffaria; eventuali incrementi connessi al maggior costo dell’attività sanitaria saranno posti ad esclusivo carico dell’università e/o della struttura sanitaria con specifica previsione in tal senso nel testo della convenzione »;
RITENUTO di dover sospendere, al momento, stante i chiarimenti in essere tra Regione Lazio e Unicamillus, l’assegnazione dei posti al richiamato ateneo con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l’università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell’a.a 2018/2019;
RITENUTO peraltro, in via prudenziale, di dovere accantonare tali posti rinviando la loro eventuale assegnazione alla richiamata università Unicamillus ad un momento successivo, una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed università alla luce anche della sopra richiamata deliberazione assunta dal Commissario ad acta;
VISTA la nota prot. n. 146464-18/P/rg del 26 giugno 2018 della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in particolare nella parte in cui la stessa invita il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad operare una ripartizione dei posti tra gli atenei tenendo conto «dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio»;
VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa deliberata dagli Atenei con il fabbisogno professionale e le esigenze delle categorie professionali;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l’anno accademico 2018/2019, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le Università
DECRETA:
Articolo 1
1. Per l’anno accademico, 2018/2019 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 26 della la legge 30 luglio 2002, n. 189 è assegnato come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Classe SNT/1 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Infermieristica |
14.758 |
Ostetricia |
792 |
Infermieristica pediatrica |
159 |
Classe SNT/2 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Podologia |
115 |
Fisioterapia |
2045 |
Logopedia |
756 |
Ortottica e assistenza oftalmologica |
222 |
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva |
337 |
Tecnica della riabilitazione psichiatrica |
354 |
Terapia occupazionale |
200 |
Educazione professionale |
674 |
Classe SNT/3 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Tecniche audiometriche |
60 |
Tecniche di laboratorio biomedico |
762 |
Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia |
736 |
Tecniche di neurofisiopatologia |
120 |
Tecniche ortopediche |
162 |
Tecniche audioprotesiche |
304 |
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
173 |
Igiene dentale |
659 |
Dietistica |
344 |
Classe SNT/4 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro |
679 |
Assistenza sanitaria |
372 |
Articolo 2
1.Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della la legge 30 luglio 2002, n. 189 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal D.M. n. 337/2018 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del miur è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale Concorsi ed esami.
Il ministro
Dottor Marco Bussetti