VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l’articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico – disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;
VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definita, in applicazione dell’art. 6 – comma 3 – del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;
VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il decreto ministeriale 124/09 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;
VISTI i decreti ministeriali 09 agosto 2017 n. 611, 8 novembre 2018 n. 709, 23 maggio 2018 n. 429, 12 marzo 2019 n. 207-208, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO l’articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
CONSIDERATE le esigenze delle citate Istituzioni di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal MIUR;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTO il Decreto del Direttore Generale 14 dicembre 2010, n. 264 con cui è stato approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “G. B. Martini” di Bologna e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la circolare ministeriale n. 10517 del 25 marzo 2019 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello della Istituzioni di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali e relativa nota di integrazione 15335 del 6 maggio 2019;
VISTE le richieste di modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello in “Arpa”, “Basso elettrico”, “Canto”, “Canto Jazz”, “Canto rinascimentale e barocco”, “Chitarra”, “Chitarra jazz”, “Clarinetto” , “Clarinetto jazz”, “Clavicembalo e tastiere storiche”, “Composizione”, “Contrabbasso”, “Contrabasso jazz”, “Corno”, “Didattica della musica”, “Direzione di orchestra”, “Fagotto”, “Flauto”, “Flauto dolce”, “Flauto traversiere”, “Maestro collaboratore”, “Direzione di coro e composizione corale”, “Musica elettronica”, “Oboe”, “Organo”, “Pianoforte”, “Pianoforte jazz”, “Saxofono”, “Saxofono jazz”, “Strumentazione per orchestra di fiati”, “Strumenti a percussione”, “Tromba”, “Tromba jazz”, “Tromba rinascimentale e barocca”, “Trombone”, “Trombone jazz”, “Viola”, “Viola da gamba”, “Violino”, “Violino barocco”, “Violino jazz”, “Violoncello”, “Violoncello barocco”, “Musica applicata”, del Conservatorio di musica “G. B. Martini” di Bologna;
VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione del Conservatorio
di musica “G. B. Martini” di Bologna;
CONSIDERATA la dichiarazione del Conservatorio di Musica “G. B. Martini” di Bologna che non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di cui sopra relativamente ai corsi nella riunione del 5 giugno 2019, verbale n. 43
DECRETA
Art. 1
A decorrere dall’anno accademico 2019 – 2020 il Conservatorio di musica “G. B. Martini” di Bologna è autorizzato a modificare i corsi accademici di primo livello in: “Arpa”, “Basso elettrico”,“Canto”, “Canto Jazz”, “Canto rinascimentale e barocco”, “Chitarra”, “ Chitarra jazz”, “Clarinetto” , “Clarinetto jazz”, “Clavicembalo e tastiere storiche”, “Composizione”, “Contrabbasso”, “Contrabasso jazz”, “Corno”, “Didattica della musica”, “Direzione di orchestra”, “Fagotto”, “Flauto”, “Flauto dolce”, “Flauto traversiere”, “Maestro collaboratore”, “Direzione di coro e composizione corale”, “Musica elettronica”, “Oboe”, “Organo”, “Pianoforte”, “Pianoforte jazz”, “Saxofono”, “Saxofono jazz”, “Strumentazione per orchestra di fiati”, “Strumenti a percussione”, “Tromba”, “Tromba jazz”, “Tromba rinascimentale e barocca”, “Trombone”, “Trombone jazz”, “Viola”, “Viola da gamba”, “Violino”, “Violino barocco”, “Violino jazz”, “Violoncello”, “Violoncello barocco”, “Musica applicata”, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;
Art. 2
I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico dell’Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
Art. 3
Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR, o il diritto di opzione per l’iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.
Art. 4
Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
Decreto Direttoriale del 30/07/2019 n. 1535
Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto