Decreto di riparto FOE 2017
Roma, Martedì, 08 agosto 2017

Decreto di riparto FOE 2017

Nota Prot. n. 608

Ufficio:

VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)”;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ;

VISTI in particolare del medesimo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218:

  • l’articolo 5 concernente la “Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
  • l’articolo 19, comma 5, in forza del quale “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.”;
  • l'articolo 20, comma 1, che dispone, tra gli altri, l’abrogazione dell’art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 che al comma 1 prevedeva di destinare una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario al “finanziamento premiale”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

TENUTO CONTO che nella medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232 è disposta, a decorrere dal 2017, l’assegnazione diretta a favore dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) mediante uno stanziamento specifico al capitolo 1688, per cui non è prevista alcuna assegnazione nel presente decreto;

VISTA la nota esplicativa relativa al capitolo 7236 contenuta nella tabella n. 7 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in forza della quale l'assegnazione a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'anno finanziario 2017, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l’anno 2017 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particoolare il comma 247 dell’articolo 1, ultima parte, il quale dispone che “[…] il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca”;

CONSIDERATO che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l’approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR);

VISTO il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato dal CIPE nella seduta del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati “Progetti Bandiera”, proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare in relazione al reperimento di risorse disponibili;

VISTO il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 (PNR), approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1° maggio 2016;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, il quale dispone che “Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.”;

VISTO il decreto Interministeriale 30 settembre 2010 e, in particolare, l’articolo 7, in base al quale la copertura delle spese a carico del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è assicurata dal MIUR attraverso l’assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca;

VISTO il regolamento (CE) n. 723/2009, che istituisce la nuova forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);

CONSIDERATO che l’Italia, a seguito di Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, partecipa agli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali;

TENUTO CONTO che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di “representing entity”;

TENUTO CONTO, altresì, che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte delle “representing entity”, necessari per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del MIUR a valere sul FOE, oltre eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in base al quale “per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di  personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell’anno 2014, e euro 4 milioni nell’anno 2015, a euro 6 milioni nell’anno 2016, a euro 8 milioni nell’anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall’anno 2018”;

VISTI i pareri della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione), espressi nelle rispettive sedute del 3 maggio 2017;

D E C R E T A

ART.1
(Ripartizione e Tabelle)

  • 1. La disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l’anno 2017 del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” destinata alla ripartizione delle quote previste nel presente decreto, al netto dell’accantonamento di 68 milioni di euro di cui all’articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 , pari a € 1.609.510.970 è ripartita come riportato nell’allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.
  • 2. La quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a € 1.580.380.199, è ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte integrante del presente decreto:
     
    • a) Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) complessivi € 562.767.262 (tabella 5) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 509.590.262

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 26.427.000

       

      Progettualità di carattere straordinario

       

      € 26.750.000

       

      Totale

       

      € 562.767.262

       

    • b) All’Agenzia spaziale italiana (ASI) complessivi € 533.006.976 (tabella 6) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      €78.706.976

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 430.000.000

       

      Progettualità di carattere straordinario

       

      € 300.000

       

      Progetti Bandiera e Progetti di Interesse

       

      € 24.000.000

       

      Totale

       

      € 533.006.976

       

       

      L’assegnazione per le “Attività di ricerca a valenza internazionale” è riferita, prioritariamente, alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali.

    • c) All’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) complessivi € 260.985.777 (tabella 7) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria € 231.408.578

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 29.277.199

       

      Progettualità di carattere straordinario

       

      € 300.000

       

      Totale

       

      € 260.985.777

       

    • d) All’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) complessivi € 87.807.534 (tabella 8) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 77.987.534

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 6.820.000

       

      Progettualità di carattere straordinario

       

      € 3.000.000

       

      Totale

       

      € 87.807.534

       

    • e) All’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) complessivi € 57.574.674 (tabella 9) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 48.474.674

       

      Assegnazione straordinaria art 24, c 1, DL 12/9/ 2013, n. 104

       

      € 6.000.000

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 3.100.000

       

      Totale

       

      € 57.574.674

       

    • f) All’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) complessivi € 19.499.930 (tabella 10) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 18.249.930

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 1.250.000

       

      Totale

       

      € 19.499.930

       

    • g) All’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS complessivi € 17.410.372 (tabella 11) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 13.210.372

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 2.000.000

       

      Progettualità di carattere straordinario

       

      € 2.200.000

       

      Totale

       

      € 17.410.372

       

    • h) Alla Stazione zoologica “A. Dohrn” complessivi € 13.189.186 (tabella 12) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 12.249.186

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 940.000

       

      Totale

       

      € 13.189.186

       


    • i) Al Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste complessivi € 22.448.558 (tabella 13) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 7.588.558

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 14.860.000

       

      Totale

       

      € 22.448.558

       

    • j) All’Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi” (INDAM) complessivi € 2.607.186 (tabella 14) così ripartiti:
      Assegnazione ordinaria

       

      € 2.202.186

       

      Attività di ricerca a valenza internazionale

       

      € 30.000

       

      Progettualità di carattere straordinario

       

      € 375.000

       

      Totale

       

      € 2.607.186

       

    • k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” complessivi € 1.876.372 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria.
       
    • l) All’Istituto italiano di studi germanici complessivi € 1.206.372 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria.
       
  • 3) I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma  in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle “Attività di ricerca a valenza internazionale”, costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto.
  • 4) La residua quota di € 29.130.771 delle disponibilità di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
    • a) € 14.000.000 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
    • b) € 8.949.286 destinati al funzionamento ordinario dell’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • c) € 5.390.461 destinati al funzionamento dell’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell’articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • d) € 791.024 destinati, per l’anno 2015, all’assunzione per chiamata diretta, ai sensi dell’articolo 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del d.lgs. n. 213 del 2009, e da corrispondere a ciascuno degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univerisità e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, protocollo n. 3857.
  • 5) Nel caso in cui nel corso dell’esercizio 2017 la somma di cui alla lettera d) del comma precedente non fosse utilizzata, totalmente o parzialmente, per le finalità di cui alle medesime lettera, le residue somme sono accantonate per la medesima destinazione nell’esercizio 2018 con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
  • 6) Le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 2) potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all’espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.

ART. 2
(Disposizioni finali e per l’esercizio finanziario 2018 e 2019)

  • 1) Ai fini dell’elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell’ammontare dell’assegnazione ordinaria (tabella 1), salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l’anno 2018 sarà trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2018.
  • 2) L’Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell’elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alla assegnazione per le “Attività di ricerca a valenza internazionale” riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE.
  • 3) Le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.
  • 4) Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen.Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • Foe 2017.pdf

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