Decreto di Riparto del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)
Roma, Sabato, 19 gennaio 2019

Decreto di Riparto del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)

Nota Prot. n. 48

Ufficio: DGRIC

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

VISTO l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

VISTO l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi;
VISTO l’art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) venga destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università;
VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla Legge 31.12.2009, n. 196”;

VISTO l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;

VISTA  la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizione in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, come modificato da ultimo dall’art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca industriale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore al cinque per cento dei predetti fondi;

VISTO l’art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, nr. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce “Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del FIRST, di cui all’art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

 VISTO  l’art. 3-bis, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo cui, con riferimento al funzionamento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), “All’esito dell’approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno…è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo al “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO altresì il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina per la  gestione  del  bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione dell'articolo 42, comma 1, della Legge  31 dicembre 2009,  n. 196”;

PRESO ATTO che con i decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, sono state introdotte le azioni quali articolazioni dei programmi, dirette al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni;

CONSIDERATO pertanto che le risorse FIRST, secondo la nuova ripartizione dei capitoli in azioni di bilancio, sono stati iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2018 i capitoli di seguito indicati:

  • Missione 017, Programma 022, Azione 004 “Interventi di sostegno alla ricerca pubblica”, Capitolo 7245 - “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”,
  • Missione 017, Programma 022, Azione 005, “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale”, Capitolo 7345 - “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2017 al n. 226;

VISTO  il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020” e in particolare la tabella 7 allegata al predetto decreto MEF;

VISTI   i decreti ministeriali 26 luglio 2016, n. 593 e n. 594, che dettano la disciplina, in attuazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di Ricerca industriale e fondamentale, sostituendo la precedente disciplina prevista nel D.M. 115/2013;

VISTA  la nota prot. MIUR n. 1147 dell’11.10.2017 con la quale il Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca ha proposto la definitiva formulazione delle assegnazioni di competenza di questa Amministrazione con riferimento a quanto disposto dal sopracitato D.P.C.M. 21 luglio 2017;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR), adottato dal CIPE con delibera n. 2 del 1° maggio 2016;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 02 del capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2018, pari ad euro 30.000.000,00, già destinate per natura della spesa al “Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)”;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2018, pari ad euro 8.220.456, già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2018, pari ad euro 45.082.585 e da ripartire con il presente decreto;

DECRETA

Articolo 1
(Ripartizione disponibilità)

  1. Le risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)” del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2018, pari a complessivi euro 45.082.585,00 sono così ripartite:
    • a) Euro 10.000.000,00 per il finanziamento di interventi in favore di ricercatori, che abbiano già partecipato a selezioni dell’European Research Council (ERC), di preferenza di tipologia Starting Grant, e che, pur ottenendo una valutazione positiva, non siano stati finanziati per esaurimento del budget, ovvero in favore di ricercatori che abbiano vinto bandi ERC di tipologia Starting Grant, Consolidator Grant ed Advanced Grant e che abbiano scelto come sede (host institution) l’Italia; in tale importo rientra la quota di euro 4.508.258,50, pari almeno al 10% delle risorse complessive disponibili riservata a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.  Il predetto importo di euro 10.000.000,00 si intende comprensivo di una quota del 3% da destinare ai costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio, pari ad un ammontare di 300.000,00 euro;
    • b) Euro 25.790.871,00 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR. Tale importo si intende comprensivo di una quota del 3%, da destinare ai costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio, per un ammontare di 773.726,13 euro;
    • c) Euro 7.037.585,00 per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale. Tale importo si intende comprensivo di una quota del 5% da destinare ai costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare di 351.879,25 euro;
    • d) Euro 2.254.129,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali Tale importo si intende comprensivo di una quota del 3% da destinare ai costi relativi alle attività monitoraggio e di valutazione, per un ammontare di 67.623,87euro.
  2. Nel caso in cui l’approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, citato nelle premesse, non sia effettuata entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2018, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d) sono proporzionalmente ripartite, nella fase di impegno, tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

Articolo 2
(Iniziative destinate al supporto di progetti già presentati in ambito ERC)

  1. L’assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, è riservata a ricercatori che hanno già partecipato a una selezione dell’ERC, di preferenza di tipologia Starting Grant, conseguendo una valutazione pari ad A ed un punteggio non inferiore a 75 punti o comunque valutazione di eccellenza, ma che non abbiano ottenuto finanziamento per esaurimento del budget.
  2. L’assegnazione è riservata a ricercatori, italiani o stranieri, che intendano individuare, ovvero confermare, come “host institution” di riferimento del loro progetto, università/enti pubblici di ricerca italiani.
  3. In alternativa o in aggiunta alla misura di cui al comma 1, l’assegnazione può riguardare i ricercatori, italiani o stranieri, che abbiano vinto bandi ERC, di tipologia Starting Grant, Consolidator Grant ed Advanced Grant e che abbiano scelto come sede università/enti pubblici di ricerca italiani.
  4. Le aree tecnologiche interessate sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
  5. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi dell'ERC.
  6. Le erogazioni ai ricercatori sono effettuate per il tramite delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Articolo 3
(Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale)

  1. L’assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte.
  2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.
  3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell’acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all’interno del sistema della ricerca pubblica.
  4. I fondi vincolati all'esecuzione dei progetti, sono assegnati in unica soluzione all’avvio dei progetti.

Articolo 4
(Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale)

  1. L’assegnazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell’ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
  3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
    • a) favorire l’inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente.
    • b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
  4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 5
(Cluster tecnologici nazionali)

  1. L’assegnazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, è destinata a specifici interventi, Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-Regioni-Amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale.
  2. I settori e le aree tecnologiche sono stati definiti attraverso bandi e intendono svolgere prioritariamente funzioni di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata e tra governo e politiche territoriali, condivise con le principali rappresentanze industriali, senza assumere alcun ruolo di agenzia intermedia di finanziamento.
  3. L’obiettivo è di garantire le attività di grandi aggregati di competenze su scala nazionale, coerenti con le priorità di Horizon 2020, in grado di mobilitare congiuntamente il sistema industriale, il sistema della ricerca e quello della pubblica amministrazione nazionale e regionale al fine di generare agende comuni di ricerca e roadmap di sviluppo tecnologico condiviso.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n. 48 del 18 gennaio 2019 Riparto FIRST 2018.pdf

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