IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 672 dell’8 settembre 2016, recante “disposizioni in materia di riconoscimento dei Collegi Universitari di merito” attuativo dell’art. 16 del D.Lgs. n. 68/2012;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 673 dell’8 settembre 2016 , recante “disposizioni in materia di accreditamento dei Collegi Universitari di merito accreditati”, attuativo dell’art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 68/2012;
RITENUTO di dovere procedere alla definizione dei nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale destinato ai Collegi universitari di merito accreditati valorizzando principalmente le dimensioni in termini di numero di studenti ospitati, l’impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti e le performance accademiche;
RITENUTO al contempo necessario prevedere una fase transitoria, che riguarderà il solo anno 2017, nella quale prorogare per i Collegi universitari legalmente riconosciuti ed accreditati ex lege ai sensi dell’art. 23 , comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012, la vigenza dei criteri di riparto previsti dal D.M. n.465/2010, in base ai quali il Ministero provvederà, dunque, alla attribuzione del contributo ministeriale per l’anno 2017;
VISTI gli articoli 5, comma 2, del citato D.M. n. 672/2016 e 5, comma 2, del citato D.M. n. 673/2016 i quali prevedono che il Ministero si avvalga, per tutte le attività relative alle procedure di riconoscimento e di accreditamento dei Collegi universitari di merito nonché di monitoraggio in ordine al mantenimento dei requisiti, del supporto operativo della “Conferenza dei Collegi Universitari di Merito” (CCUM);
VISTO lo Statuto vigente dell’Associazione dei Collegi Universitari di merito riconosciuti e accreditati, denominata “Conferenza dei Collegi Universitari di Merito” (CCUM), e le relative finalità;
DECRETA
Articolo 1
- Gli stanziamenti annuali destinati al contributo per i Collegi universitari di merito accreditati, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono così ripartiti:
a. il 35% assegnato in base al numero di studenti residenti nel Collegio, da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati da parte del Ministero, e partecipanti al progetto formativo personalizzato da realizzarsi nel corso dell’anno accademico di permanenza in Collegio, come indicato nel DM n. 673/2016. Ai Collegi che offrono per almeno due pasti giornalieri il servizio mensa interno e che dispongono di una sala mensa in grado di ospitare gli studenti agevolandone così momenti di socializzazione e condivisione, viene riconosciuto un moltiplicatore premiante pari a 1,5 a studente;
b. il 35% assegnato in base ai costi di formazione sostenuti dal Collegio, considerati in proporzione al numero di studenti di cui alla lettera a), primo periodo. Non possono essere dichiarati costi superiori ad euro 1.500 per studente. Sono da intendersi “costi di formazione” le seguenti voci, risultanti dal bilancio dell’Ente, con riguardo allo specifico Collegio:
-
costi del personale educativo (direttore, responsabile organizzazione e gestione attività formative, formatori, etc.);
-
costi di tutorato;
-
costi di internazionalizzazione;
-
costi di orientamento al lavoro;
-
costi per le attività di formazione integrativa e integrazione nella comunità del Collegio;
c. il 25% quale quota di incentivazione assegnata sulla scorta dei seguenti parametri:
-
45% riferito al numero di studenti residenti in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, che si laureano entro la durata prevista per il corso di laurea frequentato considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
-
25% riferito al numero di studenti stranieri ospitati per almeno un semestre in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
-
20% riferito al numero di studenti residenti in Collegio, e da questo dichiarati in sede di rilevazione annuale dei dati, che hanno acquisito attestazioni di conoscenza di lingua straniera, considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
-
10% riferito al numero di laureati frequentanti un master, una scuola di specializzazione o un corso di dottorato, considerato proporzionalmente rispetto al totale degli studenti residenti in Collegio;
d) il 2% quale assegnazione per esigenze di carattere straordinario; qualora le esigenze di carattere straordinario non esauriscano la quota disponibile, la parte residua è utilizzata per finanziare specifiche attività svolte da uno o più Collegi per il Ministero o dallo stesso approvate, ovvero ripartita fra i Collegi che hanno avuto un decremento percentuale del contributo, ai sensi dell’articolo 2;
e) il 3% quale quota destinata alla CCUM per il supporto operativo fornito al MIUR nelle procedure di riconoscimento accreditamento e relativo monitoraggio in ordine al mantenimento dei requisiti.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 673 del 2016, l’accesso al contributo di nuovi Collegi accreditati non può in ogni caso comportare in capo a ciascuno dei Collegi già accreditati una decurtazione del contributo superiore al 2% rispetto al più basso dei contributi da esso ricevuti nel triennio precedente.
Articolo 2
- Per i primi tre anni di applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, ogni Collegio non potrà ricevere un incremento del contributo superiore al 25% rispetto al contributo dell’anno precedente. In caso di superamento del predetto limite, l’eccedenza verrà ripartita tra tutti i Collegi che hanno avuto un decremento percentuale rispetto alla percentuale di ripartizione dell’anno precedente, ad eccezione di quelli in cui il contributo per studente superi già il 150% del contributo medio per studente dei Collegi della CCUM.
Articolo 3
- Il presente decreto sostituisce il D.M. n. 465 del 13 ottobre 2010, come prorogato dal D.M. n. 262/2013, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
- In via transitoria per il solo anno 2017, per i Collegi universitari legalmente riconosciuti ed accreditati ex lege ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012, continuano ad applicarsi i criteri di riparto previsti dal D.M. n.465/2010.
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli