VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 ;
VISTO il decreto direttoriale 17 maggio 2018, prot. n. 1208 e s.m.i., recante il "bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2017/2018”, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ha provveduto a bandire il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2017/2018, qui da intendersi interamente richiamato;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2018, prot. n. 536, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del richiamato bando di concorso n. 1208/2018, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'A.A. 2017-2018, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999, qui da intendersi integralmente richiamato;
VISTO il decreto del direttore generale 12 luglio 2018, prot. n. 1820, emanato ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del richiamato D.M. prot. n.536/2018 e recante l'indicazione degli ulteriori requisiti specifici che devono possedere i candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2017/2018 che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, qui da intendersi integralmente richiamato.
RAVVISATA l'esistenza di un errore materiale nel suddetto D.D.G. prot. n. 1820/2018 nella parte in cui all'art. 2 comma 1 lettera h) erroneamente non prevede la Humanitas University tra le Università a favore delle quali la regione Lombardia, a mente di quanto dalla stessa comunicato con nota 5 luglio 2018 prot. n.20335, ha finanziato contratti aggiuntivi che richiedono da parte dei candidati il possesso degli ulteriori requisiti specifici previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate;
RITENUTO di procedere alle rettifiche del mero errore di battitura emerso;
D E C R E T A
Articolo 1
1. L'art. 2, comma 1, lettera h), del D.D.G. prot. n. 1820/2018 è sostituito dal seguente:
"h) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Lombardiaa favore delle Scuole di specializzazione della Università degli Studi di Brescia, Pavia, Milano, Milano Bicocca, Varese-Insubria, Vita Salute-San Raffaele, Humanitas University nel rispetto della delibera della Giunta regionale n. 143 del 21 maggio 2018.
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Lombardia;
- residenza nella regione Lombardia da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
- impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nell'ambito e a favore del Servizio Sanitario regionale per un periodo di tre anni, ove previsto dalla legislazione regionale vigente al momento della stipula del contratto di formazione specialistica;”
Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina