Decreto di proroga termini assunzioni DM 163/2018
Roma, Martedì, 26 marzo 2019

Decreto di proroga termini assunzioni DM 163/2018

Nota Prot. n. 240

Ufficio:

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2018, con il quale il dott. Marco Bussetti è stato nominato Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante “Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e successive modificazioni, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTA legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, e, in particolare, il comma 633
dell’articolo 1, il quale dispone che “Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, […] il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca […]. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento […], per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità […] del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2018, n. 163, emanato ai sensi del comma 633
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale sono state adottate disposizioni per le assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca;

VISTO in particolare il secondo e terzo periodo del comma 5, art. 1 del medesimo DM n. 163 del 2018 il quale prevede che “A decorrere dal 1° maggio 2019, gli enti dovranno aver attivato tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione.” Oltre detta data, “le risorse assegnate e non utilizzate per tale finalità saranno compensate con le assegnazioni ordinarie del FOE e conseguentemente per le finalità del comma 633 attribuite, in misura proposrzionale alle assegnazioni ricevute con il presente decreto, agli altri Enti che alla medesima data hanno completato le assunzioni attribuite”.

TENUTO CONTO CHE gli enti di ricerca contestualmente alla procedura assunzionale connessa al predetto decreto hanno avviato altresì quelle previste ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, mettendo in atto complessi procedimenti amministrativi a seguito dei quali hanno avanzato richiesta di proroga del termine previsto dal richiamato comma 5, art. 1 del DM n. 163 del 2018;

CONSIDERATO CHE alla data del presente provvedimento il decreto di riparto del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE)” previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, numero 204, per l’anno 2019, non è stato ancora adottato per cui l’ultimo periodo del comma 5, art. 1 del richiamato DM n. 163 del 2018 non risulta applicato;

ACQUISITE le istanze motivate di proroga della scadenza del 1° maggio 2019, prevista al comma 5, art. 1 del DM 163 del 2018;

RITENUTO di dover dare positivo riscontro alle richieste degli enti per le motivazioni addotte e considerate valide per concedere la proroga in argomento;

D E C R E T A
ART.1


Il comma 5, art. 1 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 febbraio 2018, n. 163, emanato ai sensi del comma 633 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così sostituito: “Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nella Tabella allegata al presente decreto, per l’anno 2018, restano nella disponibilità di ciascun Ente come assegnazione ordinaria dell’anno. A decorrere dal 30 novembre 2019, gli enti dovranno aver attivato tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione. Oltre detta data le risorse assegnate con il presente decreto ma non utilizzate sono ripartite tra tutti gli enti in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie per le finalità del comma 633”.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.


IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n. 240 del 26-03-2019.pdf

  • Allegato al DM n. 240.pdf

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