Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’articolo 6-ter;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 n. rep.120/CSR sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2018/2019, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
VISTO il D.M. del 12 luglio 2018, prot. n. 537 recante “ Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2018/2019”
CONSIDERATO CHE con il medesimo D.M. del 12 luglio 2018, prot. n. 537 si è ritenuto di dover sospendere l’assegnazione dei posti all’università Unicamillus con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l’università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell’A.A. 2018-2019 con rinvio della loro eventuale assegnazione ad un momento successivo , ovvero una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed Università alla luce anche del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. A00248 del 22 giugno 2018, di cui al D.M. del 12 luglio 2018, prot. n. 537;
VISTA altresì l'ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, 3 settembre 2018, n. 4132, che, in riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III quater, n. 04826/2018, accoglie le istanze cautelari in primo grado e per l’effetto, sospende gli atti impugnati ivi richiamati;
TENUTO conto della determinazione dei posti disponibili nonché dei criteri di ripartizione dei posti tra gli Atenei di cui al D.M. del 12 luglio 2018, prot. n. 537;
RITENUTO di definire per l’anno accademico 2018/2019 con riserva, all'esito del giudizio promosso dall'Ateneo e pendente avanti il Tar Lazio, Sez. III quater rg. n. 8252/2018, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’Università Unicamillus.
DECRETA
1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione dell'ordine giudiziale richiamato, per l’anno accademico 2018/2019 i posti per i corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’Università Unicamillus, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale secondo la seguente tabella:
Classe SNT/1 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Infermieristica |
35 |
Ostetricia |
21 |
Classe SNT/2 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Fisioterapia |
16 |
Classe SNT/3 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Tecniche di laboratorio biomedico |
10 |
Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia |
10 |
2. L’attribuzione dei posti è effettuata con riserva, all'esito del giudizio promosso dall'Università Unicamillus e pendente avanti il Tar Lazio, Sez. III quater, R.g. n. 8252/2018.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.
Il MinistroDottor Marco Bussetti