Decreto di approvazione della II graduatoria dell'area Salute dovuto alla rinuncia del progetto ARS01_01295
Roma, Mercoledì, 06 marzo 2019

Decreto di approvazione della II graduatoria dell'area Salute dovuto alla rinuncia del progetto ARS01_01295

Nota Prot. n. 376

Ufficio: DGRIC

a valere sull Avviso n.1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA                          la Comunicazione COM(2011) 808 def. della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Orizzonte 2020”, nella quale viene illustrato il quadro strategico comune in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020 ove sono descritte tre priorità: 1) generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale; 2) promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI; 3) innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliarie che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato, e ss.mm.ii.;

VISTA                          la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;

VISTO                         il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE e in particolare l’articolo 25 e ss. di cui al Capo III, Sezione 4, Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO                         il Regolamento UE n.1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

VISTO                         il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l’adozione, da parte degli Stati membri, dell’Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

VISTO                         l’Accordo di partenariato per l’Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021def., del 29 ottobre 2014;

VISTO                         il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON “R&I” 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C(2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle Regioni in Transizione e le Regioni meno sviluppate; VISTO in particolare l’azione dell’Asse II del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 che promuove gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e delinea come obiettivo specifico - corrispondente alla priorità 1b) – il rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di ricerca e innovazione, l’incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche nonché il loro potenziamento;

VISTA                          la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO                         il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO                         il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 98, “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” e ss.mm.ii;

VISTO                         il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;

VISTO                         il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO                         l’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, approvato con prot. 1735 del 13.07.2017, a firma del Direttore Generale della DG per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, pubblicato in data 28-07-2017 (GU Serie Generale n.175);

VISTO                         il ricorso presentato dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed il CINECA Consorzio Interuniversitario, per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione,

- dell'atto o del comportamento informatico con il quale è stata generata la schermata di "cruscotto domanda scaduta" per il progetto ARS01_01295 "OMEN" - area di specializzazione "Salute", nell'ambito della procedura di selezione per la concessione di agevolazioni a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020; e

- della disciplina della procedura nella parte in cui non prevede rimedi tecnico-informatici per il caso in cui il malfunzionamento della piattaforma telematica non abbia consentito di perfezionare ed inviare la domanda entro il termine previsto.

VISTA                          l’Ordinanza n. 2117/2018 pronunciata in data 20/02/2018 dal TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso sopra citato, avente numero di registro generale 460 del 2018, con la quale il Giudice accoglieva la domanda cautelare spiegata dalla ricorrente, con conseguente sua ammissione al completamento della procedura informatica, nei sensi già indicati dalla Sezione con le ordd. nn. 755 e 756 del 2018;

VISTO                         il DD n. 505 del 09 marzo 2018, con il quale in esecuzione dell’Ordinanza sopra citata n. 2117/2018 del 20/02/2018 del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), la Direzione Generale Ricerca provvedeva ad ammettere con riserva la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia all’ultimazione della procedura di immissione dei dati necessari per la partecipazione all’avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle dodici aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, relativamente alla domanda ARS01_ 01295;

ATTESO                      che in data 28.05.2018 con D.D. n. 1326, veniva approvata la graduatoria di merito dell’Area Salute nella quale la domanda in questione figurava al 30o posto;

VISTA                          la  sentenza n. 553/2019, pubblicata il 15/01/2019, con la quale il Giudice del TAR Lazio (Sezione Terza bis), a seguito di memoria depositata in corso di giudizio nella quale la società ricorrente rappresentava di non avere interesse alla definizione del giudizio in quanto, dopo essere stata riammessa alla procedura in esito alla citata ordinanza cautelare, non si era collocata in graduatoria in posizione utile per la percezione dei finanziamenti, definitivamente pronunciando sul ricorso citato, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; e ritenuto di dover dare esecuzione a quanto dalla stessa prescritto

 

DECRETA

  1. Di prendere atto della sentenza n. 553/2019, pubblicata il 15/01/2019, del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) con la quale il ricorso, avente numero di registro generale 460 del 2018, viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
  2. Per l’effetto modificare la graduatoria di merito dei progetti dell’Area di Specializzazione Salute, già approvata con D.D. n. 1326 del 28.05.2018, con quella di cui alla tabella “Allegato 1” del presente Decreto, come risultante a seguito della decadenza della domanda ARS01_01295.
  3. Di demandare al RUP i provvedimenti di conseguenza.
  4. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR e del PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 nonché sulla piattaforma informatica SIRIO.
  5. Il presente provvedimento sarà notificato alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia presso gli avvocati costituiti Enrico Follieri e Ilde Follieri con domicilio eletto al Corso Vittorio Emanuele II n. 18, Roma, indirizzo PEC prof.avv.enricofollieri@pec.it nonché al CINECA Consorzio Interuniversitario in persona del l.r.p.t., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) alla Via Magnanelli n. 6/3 – CAP 40033, indirizzo PEC cineca@pec.cineca.it.


IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Vincenzo Di Felice    

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                    
Dott.ssa Silvia Nardelli                                                                     
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Documenti Allegati
  • DD n. 376 Tabella Graduatoria Salute.pdf

  • DD n. 376 del 5 marzo 2019.pdf

Sembra che tuo stia utilizzando Internet Explorer 8. Per una corretta visione del sito si prega di utilizzare una versione più aggiornata di Explorer oppure un browser come Firefox o Chrome