D.P.C.M. di definizione del costo dei contratti di specializzazione in area medica per il triennio A.A. 2013/2014 - 2015/2016
Roma, Lunedì, 21 maggio 2018

D.P.C.M. di definizione del costo dei contratti di specializzazione in area medica per il triennio A.A. 2013/2014 - 2015/2016

Ufficio:

Registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2018, foglio n. 1330

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del governo con norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11) che, a seguito della modifica apportata da decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istrizione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di goversno in aplicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzoni del Ministero dell’Università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ad altri titoli e alle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la predetta direttiva  93/16/CE,  come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2013, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (pubblicata nella G.U. dell’11 novembre 2013, n. 264);
VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede che il medico in formazione specialistica stipuli uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
VISTO, inoltre, l’articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266  e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che, al comma 3, prevede che la determinazione del trattamento economico del contratto per i medici in formazione specialistica, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, che in fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa, venga effettuata, a partire dall’anno accademico 2013/2014, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, avuto riguardo, preferiblmente, al percorso formativo degli ultimi tre anni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, con il quale, in attuazione del succitato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stato fissato il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici che, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, è pari a euro 25.000 lordi per i primi due anni di corso e a euro 26.000 lordi per gli anni di corso successivi al primo;
CONSIDERATA l’esigenza di dover determinare il trattamento economico relativo al medesimo contratto di formazione medica specialistica per il trienno che comprende gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;
RITENUTO di dover confermare,  per la determinazione della quota variabile,  la medesima  percentuale massima del 15 per cento della quota fissa  già prevista per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, anche per gli anni accademici successivi ai sopra citati;
SENTITI il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro della Salute, con nota prot. n. 5017 del 15/02/2018;
SU PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze;

D E C R E T A :

ART. 1
(Trattamento economico)

1. Per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile lorda, così come indicato nei successivi articoli.

 

ART. 2
(Parte fissa)

1. La parte fissa annua lorda è determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica.

 

ART. 3
(Parte variabile)

1. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata  in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) annui lordi  per ciascuno dei primi due anni di formazione medica specialistica, e in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi per ciascuno degli anni successivi al secondo.

 

ART. 4
(Oneri)

1. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Firmato: Paolo Gentiloni

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Firmato: Valeria Fedeli

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
Firmato: Beatrice Lorenzin

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato: Pier Carlo Padoan

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