Registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2018, n. 960
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l’articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018, ammontante a € 68.202.382 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell’art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTO l’art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” emanato il 9 aprile 2001;
VISTO l’art. 4, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall’anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;
VISTO l’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall’articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell’ambito della programmazione);
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, e in particolare l’art. 9 relativo alla Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO l’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;
VISTO l’art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:
- “Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.
- “Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse”.
- “Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;
VISTO il DM n. 987 del 12 dicembre 2016 con il quale, su proposta dell’ANVUR, sono stati definiti gli indicatori e le procedure per la valutazione e l’accreditamento iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l’art. 3, dove è definita la graduazione dei giudizi dell’accreditamento periodico delle sedi universitarie;
RITENUTO di ammettere a finanziamento ulteriori istituzioni universitarie solo a seguito di un giudizio di accreditamento periodico diverso da “insoddisfacente” e di graduare altresì i parametri di finanziamento in relazione al giudizio di accreditamento ottenuto;
CONSIDERATO che tra gli Atenei non statali che, nel corso dell’anno 2018, maturano i requisiti per essere sottoposti al primo giudizio di accreditamento periodico, risulta esserci l’Università non statale “Link Campus University”;
RAVVISATA l’esigenza con riferimento alle Università non statali non ammesse fino all’anno 2017 alla quota premiale di cui all’art. 12 della L. n. 240/2010, di commisurare la rispettiva quota base a parametri che tengano altresì conto della numerosità dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori utilizzati ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio e dell’eventuale giudizio di accreditamento periodico conseguito;
RITENUTO per l’esercizio 2018 di procedere alla attribuzione della quota premiale in analogia al 2017, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall’art. 12, comma 1, della L. n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accreditamento positivi già formulati per le Istituzioni universitarie già sottoposte a valutazione periodica;
VISTO l’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018;
VISTO che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR;
RITENUTO di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo analoghe modalità utilizzate nell’anno 2017;
VISTO il DM n. 1047 del 29 dicembre 2017 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
SENTITA l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
RITENUTA la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo;
DECRETA
Art. 1
(Stanziamento complessivo)
L’importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 68.202.382, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.
Art. 2
(Quota base)
L’importo di € 45.101.529 è destinato ai seguenti interventi:
- a) € 33.451.529 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti già ammessi alla quota premiale nell’anno 2017, in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita agli stessi nel 2017 ai sensi dell’art. 2, lett. a) e d) e dell’art. 3 del DM n. 1050 del 29 dicembre 2017;
- b) € 1.650.000 agli Atenei non statali legalmente riconosciuti non ricompresi nella lettera a), subordinatamente all’ottenimento della prima valutazione o accreditamento successivi all’istituzione dell’Ateneo con procedure avviate dall’ANVUR entro il mese di ottobre 2018, secondo i criteri di cui alla successiva tabella per una somma pari rispettivamente a:
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- i. € 1.525.000 alle Università non statali telematiche;
- € 125.000 alle Università non statali non telematiche;
Criteri |
Peso % |
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75% |
Numero professori a tempo indeterminato e ricercatori al 31 dicembre 2017 come di seguito pesati:
Il peso di cui alle lettere a), b) e c) è altresì ponderato per un coefficiente moltiplicativo che tiene conto del giudizio di accreditamento periodico pari a: |
25% |
- c) € 10.000.000 di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati agli Atenei che hanno percepito l’analogo finanziamento nell’anno nel 2017, quale importo massimo per la compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall’incremento degli esoneri totali riconosciuti nell’anno accademico 2017/2018 rispetto a quelli concessi nell’anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9 aprile 2001 di cui alle premesse, come segue:
- per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell’importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell’esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
- per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell’importo determinato nell’anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.
Art. 3
(Quota premiale)
L’importo di € 11.313.000, pari a circa il 20% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali nel seguente modo:
- a) € 11.013.000 agli atenei di cui all’articolo 2, lettera a);
- b) € 300.000 agli atenei di cui all’articolo 2, lettera b).
Il riparto è disposto sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:
- Atenei di cui alla lettera a)
A) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
B) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
C) 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell'autonomia responsabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DM n. 635 del 8 agosto 2016.
- Atenei di cui alla lettera b)
A) 80% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
B) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento.
Art. 4
(Interventi della programmazione triennale e per gli studenti)
L’importo di € 11.637.853 è destinato agli interventi di cui all’art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
- € 8.738.996 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all’allegato 2;
- € 2.500.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo quanto indicato con il DM n. 1047 del 29 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; limitatamente agli Atenei di cui all'articolo 2, lettera a);
- € 398.857 per la quota dell'anno 2018 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 – 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635/2016.
Art. 5
(Ulteriori Interventi)
L'importo di € 150.000 è riservato per interventi straordinari a seguito di richiesta inviata al Ministro, esclusivamente in modalità telematica entro il 15 giugno 2018; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, anche con riferimento all’impatto per il sistema socio economico territoriale, nonché destinati alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall’art. 2, lettera a).
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
Il MinistroSen. Valeria Fedeli
F.to Fedeli