Criteri di ripartizione ulteriore quota stanziamento relativo alle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali e alle Accademie non statali di belle arti per l'anno 2018
Roma, Lunedì, 15 ottobre 2018

Criteri di ripartizione ulteriore quota stanziamento relativo alle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali e alle Accademie non statali di belle arti per l'anno 2018

Nota Prot. n. 647

Ufficio: DGFIS

Registrato alla Corte dei Conti in data 24 ottobre 2018 al numero 3278

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2 che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 19;
VISTI in particolare, i commi 4 e 5, del citato articolo 19, del predetto decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi al finanziamento degli Istituti superiori musicali non statali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
VISTI altresì, i commi 5-bis e 5 ter, del suddetto articolo 19, relativi al finanziamento delle Accademie non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 22-bis, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo;
VISTO altresì, il comma 2 dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che:

  • i suddetti processi "sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
  • "nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

VISTO il comma 3, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che "ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con uno stanziamento per l'anno 2018 pari a 17 milioni di euro;
VISTO infine, il comma 4, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che "nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1";
VISTO l'art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)
che ha stanziato ulteriori risorse per consentire la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette Istituzioni, e in particolare, ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2018;
CONSIDERATO che l'importo complessivo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cap. 1750) è pari a 22 milioni di euro;
CONSIDERATO che è in corso di svolgimento il preliminare confronto con le Istituzioni interessate, finalizzato a conseguire il quadro informativo necessario a definire la disciplina per l'avvio dei processi di statizzazione con l'adozione dei sopraindicati decreti di cui all'art. 22-bis, comma 2, della L. 96/2017;
CONSIDERATO che è altresì in corso il confronto con il Ministero dell'Economia delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di definire i contenuti dei medesimi provvedimenti;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca n. 395 del 16 maggio 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto di 5/12 dello stanziamento a valere sul capitolo 1750 del 2018, al fine di assicurare il funzionamento ordinario degli enti non statali nelle more del processo di statizzazione;
RITENUTA la necessità e l'urgenza, in relazione anche alle esigenze finanziarie degli enti in argomento, di dover provvedere ai sensi dell'art. 22-bis, comma 4, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a una assegnazione pari a ulteriori cinque dodicesimi dello stanziamento complessivo - corrispondente a un importo pari a 9 milioni di euro - per le esigenze di funzionamento ordinario da ripartire tra istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 652, della L. n. 205/2017 prevede altresì che "sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati;
RITENUTO di dovere provvedere alla sopraindicata assegnazione di 9 milioni di euro sul capitolo n. 1750, di cui  7 milioni di euro agli Istituti musicali non statali utilizzando i medesimi criteri di riparto di cui al DM n. 395/2018 e 2 milioni di euro alle Accademie non statali in attuazione degli accordi di programma richiamati dalla L. n. 205/2017;
CONSIDERATO che i criteri di riparto delle risorse destinate per il funzionamento ordinario degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 e 5-ter, del  decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

DECRETA
Art.1
(Suddivisione della quota di stanziamento)

1. L'importo della ulteriore quota dello stanziamento relativo all'anno 2018 di cui alle premesse, pari a € 9.000.000, è suddivisa tra gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di cui di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel seguente modo:

TIPOLOGIA

IMPORTO

a. Istituti superiori di studi musicali non statali

€ 7.000.000

b. Accademie non statali

€ 2.000.000

TOTALE

€ 9.000.000

Art. 2
(Istituti superiori di studi musicali non statali)

L'importo di € 7.000.000 cui all'articolo 1, lettera a) destinato agli Istituti superiori di studi musicali non statali è ripartito proporzionalmente alle assegnazioni già disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 395 del 16 maggio 2018.

Art. 3
(Accademie non statali)

L'importo di € 2.000.000 cui all'articolo 1, lettera  b), è destinato quale quota dell'anno 2018 alle Accademie non statali con le quali il Ministero ha stipulato gli accordi di programma di cui all'art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
F.to Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM647del15-10-2018-Tabella-di-ripartizione.pdf

  • DM647del15-10-2018.pdf

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