Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2 che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio.
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'articolo 19, commi 4 e 5;
VISTO l'articolo 19 comma 5 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il quale prevede che la ripartizione delle risorse destinate agli Istituti avvenga sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori, "tenendo conto anche della spesa di ciascun Istituto nel corso dell'ultimo triennio e del numero di unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica";
VISTO l'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015 n.107 che ha stabilito in 5 milioni di euro lo stanziamento di cui all'articolo 19 comma 4 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 a decorrere dall'anno 2016;
VISTO l'articolo 1, comma 369, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con cui è incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di 5 milioni di euro per l'anno 2016;
VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1781 "Contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016 pari pertanto ad € 10.000.000;
SENTITA l'Unione Province d'Italia, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, con nota n. 270 del 27 giugno 2016;
SENTITA l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, con nota n. 24 del 5 luglio 2016;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione agli Istituti superiori di studi musicali non statali del predetto fondo;
DECRETA
Art.1
- 1. L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 10.000.000, è assegnato per una somma pari a € 8.000.000 agli Istituti superiori di studi musicali non statali secondo i seguenti criteri:
- € 5.000.000 sono ripartiti attribuendo a ciascun Istituto una quota proporzionale all'assegnazione disposta nell'anno 2015;
- € 3.000.000 sono ripartiti proporzionalmente:
- a) per il 50% in base al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2014/15;
- b) per il 25% in misura inversamente proporzionale all'ammontare medio dell'avanzo di amministrazione disponibile nel triennio 2012 - 2014, secondo i seguenti parametri:
Ammontare dell'Avanzo di amministrazione disponibile
Parametro
Fino a € 50.000
20
Compreso tra € 50.000 ed € 100.000.
10
Oltre € 100.000, ovvero Istituzioni che non hanno comunicato i dati o che nel periodo considerato non erano in possesso di un bilancio autonomo.
5
- c) per il 25% in base al numero di docenti in servizio nell'anno accademico 2014/15 e assunti secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica.
L'importo massimo attribuito a ciascuna Istituzione non può comunque essere superiore al + 30% rispetto a quello assegnato nell'anno 2015. Eventuali eccedenze rispetto a tale percentuale sono ripartite tra le altre istituzioni proporzionalmente al finanziamento complessivo derivante dai criteri sopra riportati.
- 2. L'importo di carattere straordinario di € 2.000.000 è assegnato su specifica richiesta delle singole istituzioni per far fronte a esigenze relative a situazioni di disavanzo strutturale di bilancio o a progetti di revisione dell'assetto istituzionale e dell'offerta formativa dell'ente; a tal fine l'istituzione è tenuta ad inviare entro il 20 ottobre 2016 una relazione dettagliata da cui siano desumibili, in relazione al tipo di intervento straordinario richiesto:
- - le criticità presenti per cui si richiede l'intervento straordinario;
- - le azioni proposte dall'istituzione da realizzarsi entro e non oltre il 31/12/2018.
L'eventuale finanziamento ministeriale potrà essere disposto, sentiti l'UPI e l'ANCI, a completamento di piani di rientro in corso o a sostegno di nuovi piani di rientro di durata massima triennale in cui sia altresì previsto l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti pubblici o privati del territorio e una proposta di riduzione delle spese al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio dell'ente.
I piani proposti devono contenere informazioni dettagliate su:
- - numero degli iscritti dell'ultimo triennio distinti tra percorsi accademici e pre-accademici;
- - organico di ruolo e a tempo determinato dell'ultimo triennio distintamente per i docenti e i non docenti indicando la tipologia di contratto applicata e il datore di lavoro; per i docenti, individuati nominativamente, è altresì richiesto di indicare il numero di ore svolte da ciascuno in ogni corso e il numero di studenti iscritti al corso;
- - situazione finanziaria dell'ente.
Nel caso di valutazione positiva di tali progetti, il Ministero designerà un Ispettore con il compito di verificare il rispetto del programma proposto.
Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare, sono redistribuite tra tutte le Istituzioni proporzionalmente alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 1. A tale fine non si tiene conto del limite massimo attribuibile alla singola istituzione (+30% rispetto all'anno precedente) previsto dal medesimo comma.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
Registrato alla Corte dei Conti in data 25 agosto 2016 foglio 3442