Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nel seguito Legge), relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con i quali, allo scopo di "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»" sono indicate le modalità generali per la individuazione con cadenza quinquennale di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente l'importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza»;
VISTO in particolare l'art. 1, comma 319, della Legge ai sensi del quale il Ministero deve richiedere all'ANVUR sulla base dei risultati dell'ultima VQR la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance Dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2015, n. 458, con il quale sono state definite le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 - 2014;
CONSIDERATO che sono stati pubblicati i risultati analitici della VQR 2011-2014;
VISTA la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 515 del 28 aprile 2017, con la quale è stata richiesta all'ANVUR, ai sensi dell'art. 1, comma 319, della Legge, la definizione del calcolo dell'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR 2011-2014 nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, e la graduatoria dei Dipartimenti delle università statali risultante dall'applicazione dell'ISPD;
VISTA la nota n. 1944/2017 del 04 maggio 2017, con la quale l'ANVUR ha comunicato al Ministero la graduatoria dei Dipartimenti delle Università italiane sulla base dell'ISPD e la nota metodologica relativa alla definizione di tale indicatore, per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero;
CONSIDERATO che i primi 350 Dipartimenti di tale graduatoria, compresi gli eventuali ex aequo, possono essere ammessi alla selezione dei 180 Dipartimenti universitari di eccellenza, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della Legge, il numero massimo di Dipartimenti per ciascuna università presenti nella graduatoria dei 350 che può essere ammesso a tale selezione è pari a 15;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 318, della Legge prevede che con decreto del Ministro è nominata una commissione deputata allo svolgimento della selezione dei Dipartimenti di eccellenza, composta da sette membri, di cui:
- a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
ACQUISITE le designazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'ANVUR e del CNGR;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 324, della Legge prevede che il Ministero definisce con il medesimo decreto di cui all'art. 1, comma 318, della Legge la suddivisione numerica fra le 14 aree scientifico-disciplinari (nel seguito aree CUN) dei 180 Dipartimenti di eccellenza finanziabili nel quinquennio 2018-2022, tenuto conto di quanto indicato alle lettere a) e b) del medesimo comma 324;
RITENUTO altresì di dovere specificare le modalità di presentazione e valutazione dei progetti relativi ai Dipartimenti di eccellenza che dovranno essere selezionati dalla predetta Commissione;
D E C R E T A
Art. 1- Suddivisione per area scientifico-disciplinare dei Dipartimenti di eccellenza
- 1) Ai sensi dell'art. 1, commi 324 e 331, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il quinquennio 2018- 2022, il numero di Dipartimenti di eccellenza che possono essere finanziati, complessivamente pari a 180 e tenuto conto che a nessuna area CUN può essere assegnato un numero di Dipartimenti inferiore a 5 e superiore a 20, è ripartito fra le 14 aree CUN in proporzione al numero dei Dipartimenti attivi al 1° gennaio 2017, considerando come area di riferimento quella cui afferisce a tale data il maggior numero di docenti, come indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 2- Commissione di valutazione
- 1) Per lo svolgimento delle attività di valutazione dei Dipartimenti di cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e comma 337, della Legge, ai fini del finanziamento nel quinquennio di cui all'articolo 1 del presente decreto, è nominata, per il periodo 2017 - 2022, la seguente Commissione:
- Prof.ssa Paola SEVERINO, Presidente;
- Prof.ssa Maria ANDALORO;
- Prof.ssa Elisa BERTINO;
- Prof.ssa Maria ESTEBAN;
- Prof. Gianni FORTI;
- Prof. Luigi GUISO;
- Prof. Carlo SIRTORI.
- 2) Le attività di supporto alla Commissione sono svolte da parte della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, la quale provvede altresì alle necessarie verifiche di correttezza amministrativa degli atti della Commissione, al monitoraggio annuale sull'utilizzo dei fondi dei Dipartimenti finanziati e all'acquisizione della relazione finale.
- 3) Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sui corrispondenti capitoli di spesa del Ministero.
Art. 3 - Presentazione e Valutazione dei Progetti
- 1) La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate con modalità telematiche, tenendo conto che la domanda relativa a ciascun Dipartimento:
- a) è presentata con riferimento a una delle aree presenti nel Dipartimento, entro 90 giorni dall'avvio della procedura informatica di presentazione di cui al comma 2;
- b) prevede la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati ottenuti nella VQR 2011-2014 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel calcolo dell'ISPD;
- c) contiene un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi riconducibili a finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione;
- d) indica le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della Legge e dall'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49;
- e) riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca;
- f) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 e a interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento;
- g) indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell'Ateneo o provenienti da soggetti esterni pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale.
- 2) La valutazione della Commissione si svolge nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1, commi 326 e 327, della Legge. La Commissione procede altresì, entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, a specificare le modalità di attribuzione dei punteggi e i criteri di valutazione delle domande anche ai fini dell'avvio della procedura telematica di presentazione dei progetti dipartimentali.
- 3) La Commissione, ai sensi dell'art. 1, commi 328 e 331, lettera d) della Legge, comunica al MIUR e all'ANVUR l'elenco dei Dipartimenti di eccellenza selezionati per la pubblicazione sul sito istituzionale entro il 31 dicembre 2017.
- 4) Il finanziamento ministeriale a ciascun Dipartimento di eccellenza selezionato sarà attribuito entro gli importi massimi indicati dall'art. 1, commi 332, 333 e 334 della Legge, tenuto conto del limite delle risorse complessivamente disponibili di cui al comma 314.
- 5) La Commissione entro il 30 aprile 2022 esprime il proprio giudizio sul conseguimento degli obiettivi dei progetti selezionati, sulla base della relazione finale presentata dall'Università per ogni Dipartimento entro il 31 gennaio 2022. In caso di giudizio negativo l'Università non può presentare per lo stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento dell'eventuale finanziamento per il quinquennio successivo.
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli