Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
Si fa seguito alla precedente nota del 30 dicembre 2016, prot. n. 17742 per comunicare che, con il disposto di cui all'art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Legislatore ha inteso interpretare l'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge predetto, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile.
Inoltre, nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015, con la quale, in sede di interpretazione e applicazione dell'art.1 del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.114 del 2014, vengono forniti chiarimenti in merito alla soppressione del trattenimento in servizio e alla modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, viene ribadito (vedi circolare precedente n. 2 del 2012) che "il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato in via generale dall'art. 4 del Decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092,per i dipendenti dello Stato" e che, stante la predetta interpretazione autentica di cui all'art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, "tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'art. 24 comma 6 del citato decreto legge n. 201 del 2011"; pertanto per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce limite non superabile.
Ciò detto, dovrà essere collocato a riposo d'ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2017 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Le SS.LL. comunicheranno tempestivamente agli interessati la risoluzione del rapporto di lavoro ed inseriranno i relativi nominativi sul sito riservato curato dal Cineca dal 6 all'11 marzo 2017.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon