di concerto con
il Ministro della Giustizia
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, n. 293, con cui la Sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e, in particolare, il Capo III;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l’accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.;
VISTO il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. d);
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150” e, in particolare, l’articolo 2;
VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare, l’art. 41, comma 9, in forza del quale “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2017/2018 è pari a 3.600 unità;
VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 3 maggio 2012;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, reso nell’adunanza del 19 aprile 2017, che si è espresso favorevolmente all’accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali proposta in convenzione dall’Università degli studi della Tuscia e dalla Link Campus University;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali in convenzione tra l’Università degli studi della Tuscia e la Link Campus University, attribuendo alla stessa un numero di posti pari a 20 unità, considerato il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza, vecchio e nuovo ordinamento, presso i due atenei nell’anno 2016;
CONSIDERATO che, in conseguenza dell’applicazione dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2017/2018 è diminuito rispetto agli anni accademici precedenti;
RITENUTO, pertanto, di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2016/2017, seguendo il criterio della decurtazione di 10 unità a ciascuna delle 7 sedi (Urbino, Tor Vergata, Modena, Siena, Campobasso, Università Europea di Roma e Parthenope) che negli ultimi tre anni hanno registrato comparativamente il minor rapporto tra il numero dei candidati presenti e il numero dei posti banditi;
RAVVISATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2017-2018;
D E C R E T A:
Art. 1
Indizione del concorso
- Per l’anno accademico 2017-2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
- La prova d’esame si svolge il giorno 26 ottobre 2017 su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unità, è ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente bando,
Art. 2
Requisiti per la partecipazione al concorso
- Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 26 ottobre 2017.
Art. 3
Presentazione della domanda
- 1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 6 ottobre 2017. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
- Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
- È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 4
Prova d’esame
- La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
- Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
- Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 5
Commissione giudicatrice
- Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
- La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione valuta la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5.
- Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
- Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
- Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
- Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del CINECA,
- Il giorno 24 ottobre 2017 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per la correzione i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all’espletamento della prova d’esame.
- L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’art. 6 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 6
Valutazione della prova e dei titoli
- Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
- La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 7
Ammissione alla scuola di specializzazione
- Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
- A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.
- Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, |
IL MINISTRO f.to On. Andrea Orlando |