IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il DPCM n. 98 dell’11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;
VISTO il D.M. n. 753 del 26 settembre 2014 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003), e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 72, recante disposizione sui “Fondi rotativi per le imprese”;
VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTO il dettato di cui all'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.: “In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]”;
VISTE le disponibilità del FIRST per l’anno 2018;
PRESO ATTO che alla data odierna non risulta adottato il Riparto FIRST 2018;
ATTESA la necessità di avviare l’iter nazionale al fine di garantire il suo allineamento alle tempistiche comunitarie, subordinando, pertanto, l’ammissione al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria al perfezionamento del suddetto decreto di Riparto e conseguente impegno;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale n. 5944 IGRUE;
VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rendono le informative sul trattamento dei dati personali riportate in allegato al presente Avviso;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’articolo 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;
VISTO il comma 1223 dell’art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta “clausola Deggendorf”;
VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
VISTI i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
VISTO il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 e, in particolare, l’Art. 18 “Progetti internazionali”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con Decreto Direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, Linee guida al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, adottato dal Ministero in attuazione dell’Art. 16, comma 5, del citato D.M. 593/2016;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le “Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016”, tenuto conto della peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei citati progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di Contabilità Speciale n. 5944;
VISTO il contratto (Grant Agreement) n. 825664 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto JPCOFUND2, che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;
VISTA la nota prot. n. 20209 del 29/11/2018 con la quale il MIUR ha aderito al progetto JPCOFUND2, impegnandosi a finanziare il primo bando dell'Eranet con un budget di Euro 400.000,00 nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse FIRST per l’anno 2018;
CONSIDERATO che il progetto JPCOFUND2 ha pubblicato un bando internazionale per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;
CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale JPCOFUND2 con scadenza il 12/03/2019 alle ore 15.00 per la presentazione delle domande, pubblicato sul sito http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/
DECRETA
Art. 1
Oggetto
Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell’ambito del bando internazionale JPCOFUND2 con scadenza il 12/03/2019 alle ore 15.00 per la presentazione delle domande di finanziamento, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.
Art. 2
Attività ammissibili
- 1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
- Interventi di ricerca fondamentale;
- Interventi di ricerca industriale;
- Interventi di sviluppo sperimentale.
- 2. Nell’ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.
Art. 3
Soggetti ammissibili
- 1. Sono soggetti ammissibili a presentare domanda per gli interventi di cui al presente avviso:
- - Le imprese;
- - Le Università;
- - Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
- - Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- - gli IRCCS e altri enti di cura pubblici e privati (inclusi anche Enti Ecclesiastici), purché annoverino tra le proprie finalità statutarie l’esecuzione di attività di ricerca;
- - le associazioni di pazienti definite in relazione agli ambiti previsti dal bando internazionale di cui al presente Avviso, in qualsiasi forma giuridica organizzate, purché tale finalità, istituzionalmente perseguita, risulti da atto costitutivo e/o statuto.
- I soggetti di cui al comma 1. devono parimenti avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all’atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 5, comma 4. del D.M. 593/2016, confermate anche al punto 2.4 delle “Linee guida al D.M. 593/2016” citate in premessa.
- Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
- Sono ammessi, al massimo, due partner italiani per progetto, inclusi anche coloro che richiedono finanziamenti al Ministero della Salute.
Art. 4
Costi ammissibili
- 1. Sono ammissibili agli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall’art. 6 del D.M. 593/2016, riportati al punto 2.5, lettere a), b), d), e) delle “Linee guida al D.M. 593/2016”.
- 2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente art. 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
- - Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
- - Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.
Art. 5
Disponibilità finanziarie
- 1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MIUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa “C.S.”), a valere sulle disponibilità del fondo FIRST per l’anno 2018.
- 2. Allo stanziamento allocato dal MIUR di cui al precedente comma 1, si aggiungono i fondi europei stanziati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal Grant agreement n. 825664 dell’Eranet di cui al presente avviso, e versati dal coordinatore dell’Eranet sull’apposito conto IGRUE del MIUR per il co-finanziamento di ciascuno dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca risultati vincitori all’esito dell’approvazione della ranking list dei progetti valutati in sede europea.
- 3. I fondi FIRST e i fondi IGRUE saranno utilizzati come previsto dalle “Procedure per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016” (le “Procedure”) citate in premessa, adottate con D.D. n. 155 del 15 marzo 2018, con particolare riferimento al paragrafo 2.3 delle stesse.
Art. 6
Forme e intensità delle agevolazioni
- 1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MIUR interviene fino ad un importo massimo di Euro 150.000,00, concedibile per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner coinvolti nelle attività progettuali dello stesso. Eventuali richieste finanziarie superiori a tale importo saranno, pertanto, ridotte fino al suindicato valore massimo consentito.
- 2. Il finanziamento MIUR, entro il limite dell’importo massimo stabilito al precedente punto 1., è concesso a valere sui fondi FIRST e su fondi IGRUE nella forma del contributo in conto capitale secondo le intensità massime previste dall’art. 18, comma 9, del D.M. 593/2016 e dall’art. 3.7 delle citate Linee guida al DM 593/2016 di seguito riportate:
- a) Per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b):
- a.1) Ricerca fondamentale: 20% dei costi ammissibili;
- a.2) Ricerca industriale: 20% dei costi ammissibili;
- a.3) Sviluppo sperimentale: 10% dei costi ammissibili.
Per i progetti presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. - Per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:
- b.1) Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
- b.2) Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili;
- b.3) Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.
Art. 7
Modalità e termini di presentazione domande
- 1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
- a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione dell’eranet JPCOFUND2, con scadenza il 12/03/2019 alle ore 15.00, in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in due fasi successive.
- b. Una parte nazionale da redigere in conformità a quanto previsto dai paragrafi 4.1 e 4.2 delle Procedure, utilizzando esclusivamente la relativa modulistica ivi indicata e ricompresa in allegato, e da presentare al MIUR entro e non oltre la stessa scadenza della prima fase del bando internazionale, ovvero il 12/03/2019 alle ore 15.00, tramite la piattaforma internet http://banditransnazionali-miur.cineca.it .
- 2. Resta inteso che la documentazione nazionale da presentare per la seconda fase del bando sarà richiesta dal MIUR ai soli partecipanti risultati eleggibili, con riferimento al paragrafo 4.4 delle Procedure, e vincitori della prima fase che risulteranno inseriti nella Ranking List redatta a valle dell’esito favorevole della valutazione tecnico-scientifica condotta dalla Struttura di Gestione internazionale e, da questa, trasmessa al MIUR, con riferimento al paragrafo 4.5 delle Procedure.
- 3. In ossequio alle disposizioni di cui al paragrafo 4.3 delle Procedure, la mancata presentazione della domanda di finanziamento, l’assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l’automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b..
- 4. Nel caso in cui l’Eranet JPCOFUND2 dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
- 5. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
- 6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Art. 8
Erogazione finanziamenti
- 1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le modalità previste dall’art. 16 del D.M. 593/2016 e dai paragrafi 4.7, 4.8 e 4.9 delle Procedure.
- 2. L’erogazione della quota parte europea del finanziamento ovvero del contributo a valere sul conto IGRUE, è subordinata alla preventiva autorizzazione e/o pagamento della quota parte nazionale del finanziamento stesso ovvero del contributo a valere sul FIRST, come previsto dal paragrafo 2.3 delle Procedure.
- 3. Su richiesta dei beneficiari, visto l’art. 4.9.1 delle Procedure Operative, potrà essere erogata un’anticipazione non superiore a:
- - 80% del contributo concesso per i soggetti di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) del presente Avviso;
- - 50% del contributo concesso per i soggetti di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del presente Avviso.
- 4. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l’erogazione dell’anticipazione deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
- L’anticipazione eventualmente erogata a ciascuno dei soggetti beneficiari che ne abbia fatto richiesta, sarà trattenuta sulle rispettive e successive erogazioni a SAL, fino alla concorrenza dell’intero importo anticipato.
- 5. La parte rimanente del contributo concesso, sarà erogata a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni, da effettuare secondo quanto previsto dal paragrafo 4.9 delle Procedure.
- 6. Ciascuna erogazione è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.
- 7. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
- - Il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell’eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.
- - La revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall’art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
Art. 9
Varianti
- 1. Sono ammesse variazioni soggettive ed oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
- - Nella fase internazionale del bando, ovvero prima dell’approvazione della graduatoria e dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti dell’Eranet, possono essere apportate modifiche alle proposte presentate in ossequio ai criteri riportati nel bando internazionale, così come previsto dall’art. 14, comma 4, del D.M. 593/2016 e nel rispetto delle norme nazionali di legge, regolamentari e dell’Avviso.
- - Nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l’approvazione della graduatoria e dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti dell’Eranet, dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall’art. 14, commi 1,2 e 4 del D.M. 593/2016, previste nel paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida al D.M. 593/2016, altresì ricomprese nel paragrafo 4.6 delle Procedure. Resta inteso che non potranno essere introdotti soggetti nuovi nel partenariato rispetto a quelli che abbiano presentato domanda in risposta al presente avviso.
- - Nella fase in itinere dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall’art. 14, commi 1 e 3 del D.M. 593/2016, previste nel paragrafo 3.6.3 delle Linee Guida al D.M. 593/2016, altresì ricomprese nel paragrafo 4.10 delle Procedure.
Art. 10
Responsabile del procedimento istruttorio
- 1. Il Responsabile del Procedimento istruttorio è la Sig.ra Cinzia Cuccagna, e-mail cinzia.cuccagna@miur.it, tel. 06 9772 7227.
- 2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni all’Ing. Aldo Covello - tel. 06 9772 6465, aldo.covello@miur.it e alla dott.ssa Valeria Cardia – tel. 06 9772 7333, valeria.cardia@miur.it.
- 3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse