IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 20 marzo 2008 con il quale la “Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt” è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli;
VISTO il decreto in data 26 novembre 2013 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli;
VISTA l’istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli, da Via Andrea d’Isernia n. 20 al Via Andrea d’Isernia n. 59, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso da n. 20 a n. 13 e per l’intero corso a n. 52 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28 settembre 2017;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 29 novembre 2017, trasmessa con nota prot. 5487 del 1° dicembre 2017;
D E C R E T A :
Art. 1
Art. 1 La “Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt”, abilitata con decreto in data 20 marzo 2008 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Andrea d’Isernia n. 20 al Via Andrea d’Isernia n. 59.
Art. 2 - E’ autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 13 unità e, per l’intero corso, a 52 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI