G.U. n. 239 del 12.10.2017
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale la “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (C.O.I.R.A.G.)” è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall’Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
VISTO il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all’ attivazione della sede periferica di Padova;
VISTO il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Bari;
VISTO il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Genova;
VISTO il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Torino;
VISTO il decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Milano;
VISTO il decreto in data 8 giugno 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;
VISTO il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;
VISTO il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Bari;
VISTO il decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;
VISTO il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibile al primo anno di corso da n. 25 a 20;
VISTO il decreto in data 8 giugno 2017 di revoca della la sede periferica di Bari e della sede periferica di Genova;
VISTA il decreto in data 19 giugno 2017 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;
VISTA il decreto in data 20 giugno 2017 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Torino;
VISTA l’istanza e successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Padova da Vicolo Santonini n. 12 a Via S. Lucia n. 42;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2017;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell’11 settembre 2017;
D E C R E T A :
Art. 1 La “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (C.O.I.R.A.G.)”, abilitata con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova di un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede periferica di Padova da Vicolo Santonini n. 12 a Via S. Lucia n. 42.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI