G.U. n. 240 del 13.10.2017
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il parere espresso nella riunione dell’11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 15 luglio 2008, con il quale l’Istituto “SSPIG – Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale e di gruppo” è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Palermo, per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 28 aprile 2011 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Palermo;
VISTA l’istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo, da Vicolo Infermeria dei Cappuccini n. 3 a Via E. Albanese n. 80;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 gennaio 2017;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 20 aprile 2017, trasmessa con nota prot. 1783 del 21 aprile 2017, subordinatamente alla presentazione di un nuovo contratto di locazione ad uso non abitativo;
VISTA il contratto di locazione ad uso non abitativo, trasmesso dall’Istituto con nota prot. 23357 del 16.8.2017;
D E C R E T A :
Art. 1
L’Istituto “SSPIG – Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale e di gruppo”, abilitato con decreto in data 15 luglio 2008 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Vicolo Infermeria dei Cappuccini n. 3 a Via E. Albanese n. 80.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI