Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017 n. 75
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE - UFFICIO VII -
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 12 giugno 2001, con il quale l'"Istituto di Psicologia Psicoanalitica" è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Brescia, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;
VISTA l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione a ridurre il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 20 a 11 unità e, per l'intero corso, a 44 unità, ed al trasferimento della sede principale di Brescia, da Via Castellini n. 7 a Via Guerzoni n. 6;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 novembre 2016;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 22 febbraio 2017, trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017;
D E C R E T A :
Art. 1
L'"Istituto di Psicologia Psicoanalitica", abilitato con decreto in data 12 giugno 2001 ad istituire ed attivare, nella sede di Brescia, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a ridurre il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 20 a 11 unità ed a trasferire la predetta sede da Via Castellini n. 7 a Via Guerzoni n. 6.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI