G.U. n. 239 del 12.10.2017
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l’ «Associazione di Psicologia Cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sede di Roma un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall’Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
VISTO il decreto in data 26 giugno 2002 di autorizzazione all’attivazione delle sedi periferiche di Verona e Lecce;
VISTO il decreto in data 28 settembre 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;
VISTO il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Lecce;
VISTO il decreto in data 26 aprile 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;
VISTA l’istanza con la quale il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Verona da Via Gaetano Trezza n.12 a Vicolo Ghiaia n.7;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 aprile 2017;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 del l’11 settembre 2017;
D E C R E T A :
Art. 1 - L’ «Associazione di Psicologia Cognitiva» abilitata con decreto in data 26 giugno 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Verona un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede periferica da Via Gaetano Trezza n.12 a Vicolo Ghiaia n.7.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI