Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale adottato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’istituzione dei licei musicali e coreutici;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’articolo 1, comma 181, lettera g) concernente l’adozione di un decreto legislativo per la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. g), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO in particolare l’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 che dispone l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 10 Maggio 2018
DECRETA
Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente decreto è finalizzato all’applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017.
Art. 2
Corsi propedeutici
- Le Istituzioni di cui al comma 3 dell’ art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell’ambito della formazione ricorrente e permanente e in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, nel quale sono indicate:
- la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;
- l’organizzazione dei corsi;
- le modalità per consentire agli studenti la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto dell’obbligo di frequenza della scuola secondaria;
- il contenuto formativo e l’articolazione dei corsi, tenuto conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso, senza debiti e previo il superamento dell’esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello;
- gli eventuali obblighi di frequenza;
- la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza dei corsi propedeutici.
- Al termine del corso propedeutico l’istituzione provvede alla verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello studente, e nel caso di minore età, dei genitori o chi ne fa le veci, l’istituto rilascia una certificazione attestante il programma di studio svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata del corso propedeutico.
- L’attivazione dei corsi è deliberata, nell’ambito dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3
Ammissione ai corsi propedeutici
- L’esame di ammissione ai corsi propedeutici è finalizzato a verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico sono indicati nella allegata tabella E. Ogni istituzione definisce, nell’ambito della propria autonomia, specifici programmi per l’esame di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai requisiti indicati nella Tabella E, tenendo conto della durata massima del corso prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nonché degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti dalla Tabella B per l’ammissione al relativo triennio accademico.
- Con il Regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, le Istituzioni disciplinano anche:
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi propedeutici e la loro articolazione;
- i repertori all’interno dei quali i candidati possono definire il programma per l’esame di ammissione, fatta salva la possibilità di presentare repertori a scelta purché di difficoltà equivalente a quelli previsti;
- i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti a) e b) nel sito internet dell’Istituzione;
- i criteri per la composizione delle Commissioni d’esame.
Art. 4
Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado
- Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione musicale e coreutica di base, le Istituzioni, possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente disciplinare le modalità per consentire agli studenti la contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola secondaria e le opportune forme di orientamento per favorire l’accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti.
- Nelle Convenzioni di cui al comma 1 sono altresì indicate:
- a) le modalità di riconoscimento dell’impegno dello studente sia nella frequenza delle attività formative che nello studio individuale;
- b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;
- d) le modalità per l’attivazione di eventuali iniziative congiunte nell’ambito della produzione artistica;
- e) la durata della convenzione.
Art. 5
Valorizzazione dei giovani talenti
- Le Istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, del d. P.R. n. 212 del 2005 necessari per l’accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare specifiche attività formative.
- Al fine di cui al comma 1, le Istituzioni, in uno specifico Regolamento approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, disciplinano in particolare:
- le modalità per l’iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti;
- la modalità della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra scuola;
- l’articolazione del percorso formativo che deve essere personalizzato in base all’età e alle esigenze formative dello studente;
- le modalità per il riconoscimento, all’atto dell’iscrizione al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attività formative svolte.
Art. 6
Prove di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello
- Per essere ammessi ai corsi di Diploma accademico di primo livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata Tabella A.
- Le Istituzioni modificano i propri Regolamenti didattici adeguando le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello, sulla base di quanto indicato nella allegata Tabella A.
- Le Istituzioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, pubblicano all’albo e sul loro sito internet l’elenco dei brani all’interno del quale gli studenti possono definire il programma per gli esami di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello.
- Fermo restando l’elenco dei repertori obbligatori indicati nell’allegata Tabella B, le Istituzioni, con delibera del Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche, possono integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficoltà.
- Agli studenti provenienti dai Licei musicali viene garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline “Storia della musica”, “Teoria, analisi e composizione” e “Tecnologie musicali” e certificate dal Liceo musicale, ferma restando la facoltà da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi successivamente all’iscrizione.
Art. 7
Accademia Nazionale di Danza
- All’Accademia Nazionale di Danza si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel presente decreto, fatta salva la durata massima dei corsi propedeutici che è stabilita in 8 anni.
- Le prove e i repertori relativi all’esame di ammissione ai corsi accademici, sono indicate nella Tabella D.
Art. 8
Ammissione ai licei musicali
- All’esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei Licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
- Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l’accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell’esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione - Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.
- Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina “Esecuzione e interpretazione - Primo strumento”, tengono anche conto delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all’articolo 4.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
- Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Valeria Fedeli