VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001 n. 172, recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e, in particolare l’art.9, comma 8;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in particolare, gli articoli 7 e 8;
VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2018 n.218, con il quale, per l’anno accademico 2018/2019, sono stati aggiornati gli importi minimi delle borse di studio di seguito indicati: studenti Fuori sede euro 5.174,66, studenti Pendolari euro 2.852,71, studenti in Sede euro 1.950,44;
CONSIDERATO che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi di cui agli articoli citati 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
RAVVISATA la necessità, nelle more dell’attuazione degli art. 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di aggiornare per l’anno accademico 2019/2020 gli importi minimi delle borse di studio in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno 2018, così come disposto da richiamato art.9 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001;
VISTA la nota dall’ Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 2031 del 20 febbraio 2019 che indica una variazione del +1,1 per cento;
CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle Amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’anno accademico 2019/2020;
DECRETA:
Art. 1
- Gli importi minimi delle borse di studio, stabiliti per l’anno accademico 2018/2019 secondo la tipologia degli studenti in euro 5.174,66, in euro 2.852,71 e in euro 1.950,44 sono aggiornati per l’anno accademico 2019/2020 per effetto della variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore del +1,1% e pertanto sono cosi definiti:
- Studenti fuori sede euro 5.231,58
- Studenti pendolari euro 2.884,09
- Studenti in sede euro 1.971,89
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo
IL MINISTRO
Marco Bussetti