Adozione delle Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2017
Roma, Giovedì, 15 marzo 2018

Adozione delle Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2017

Nota Prot. n. 555

Ufficio: DGRIC

PROCEDURE OPERATIVE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTERNAZIONALI
EX ART. 18 D.M. N. 593 DEL 26 LUGLIO 2016 (G.U. N. 196 DEL 23 AGOSTO 2016)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO          il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO          il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO          il DPCM n. 98 dell’11 febbraio 2014 (G.U. n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;
VISTA          la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO          il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.;
VISTA          la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003), e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 72 recante disposizione sui “Fondi rotativi per le imprese”;
VISTO          l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ;
VISTO          altresì l’articolo 1, comma 872, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. “In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economica e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento  delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali […]”.
VISTO          il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE;
VISTO          il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63;
VISTO          il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
VISTO          il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
VISTO          il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l’articolo 59 che stabilisce l’entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;
VISTA          la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
VISTI             i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
VISTO          il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;
VISTO          il Decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 e, in particolare, l’Art. 18 “Progetti internazionali”;
CONSIDERATA la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l’altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l’utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di Contabilità Speciale n. 5944;
VISTO          il Decreto Direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, Linee guida al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, adottato dal Ministero in attuazione dell’Art. 16, comma 5, del citato D.M. 593/2016;
RAVVISATA l’opportunità  di procedere all’emanazione di procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali, tenuto conto delle peculiarità procedurali previste per l’attuazione degli stessi, in linea con le disposizioni normative del D.M. 593/2016 e in recepimento delle direttive ministeriali del citato D.D. n. 2759 del 13 ottobre 2017,

DECRETA

Articolo 1
(Approvazione delle Procedure Operative)

Al fine di disciplinare l’attuazione e la gestione dei progetti internazionali sono adottate le “Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex Art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016” allegate al presente decreto.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

  1. Le procedure operative di cui al precedente Art. 1 si applicano ai progetti presentati a partire dal 24 agosto 2016, giorno successivo alla pubblicazione del D.M. 593/2016 nella Gazzetta Ufficiale, ovvero ai progetti presentati prima dell’entrata in vigore del citato D.M. qualora soddisfino tutte le condizioni ivi previste ai sensi dell’art. 19 del D.M. 593/2016.
  2. I moduli allegati alla Sessione I delle suindicate Procedure Operative sono da intendersi unicamente a titolo di schemi di riferimento esemplificativi e non tassativi, suscettibili di modifiche.
  3. Il termine di vigenza delle procedure di cui al precedente Art. 1 è fissato al 31 dicembre 2020, data di cessazione della vigenza del D.M. 593/2016 di riferimento normativo.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

Il presente decreto, soggetto a registrazione da parte degli Organi di controllo, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è reso disponibile sul sito www.miur.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Documenti Allegati
  • DD n. 555 del 15-03-2018.pdf

  • Procedure operative Progetti Internazionali.pdf

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