ISIA di Roma Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello
Roma, Martedì, 03 gennaio 2017

ISIA di Roma Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello

Nota Prot. n. 4

Ufficio: DGSINFS-D.G.

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO         il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO         il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA         la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO         il D.M. 30 settembre 2009, n. 127 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTO il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;

VISTA         la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l'articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;

VISTO         l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM  esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;

VISTO         il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO         il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;

VISTA         la circolare ministeriale n.9843  del 15 aprile 2016 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello della Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 per l'anno 2016;

VISTO         il Decreto del Direttore Generale del 23 dicembre 2013 n. 3065 con cui  è stato approvato il Regolamento didattico dell'ISIA di Roma;

VISTA         la richiesta  di modifica prot. 1538/A2 del 07 luglio 2016 del corso di diploma accademico di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design (DIPL 02) - "Design";

VISTA          la richiesta prot. 1538/A2 del 07 luglio 2016  di attivazione di n. 2 nuovi corsi di diploma accademico di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design  (DIPL 02) - "Design del prodotto e della comunicazione" e "Design del prodotto";

VISTA         l'attestazione del Direttore dell'ISIA di Roma contenente le motivazioni delle modifiche e attivazioni  richieste;

VISTE          le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione;

TENUTO CONTO    del parere favorevole alle suddette modifiche e attivazioni espresso nella seduta del 7 e 8 luglio 2016 verbale n. 11 dalla Commissione tecnica di cui sopra concernente i corsi di diploma accademico di primo livello;

TENUTO CONTO  altresì, della precisazione espressa dalla Commissione tecnica di cui sopra nella seduta del 7 e 8 luglio 2016 verbale n. 11  in relazione alla nuova attivazione del corso di diploma accademico di I livello ordinamentale del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design (DIPL 02)  "Design del prodotto" "si esprime parere favorevole, in quanto la proposta è conforme alla norma, ma si evidenzia che essendo già stato espresso un parere positivo su un corso di Design del quale è stata chiesta modifica, il presente corso si configurerebbe come un duplicato dello stesso, come anche evidenziato dalla corrispondenza degli obiettivi formativi e dalle prospettive occupazionali" ;

RITENUTO pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione alla modifica del corso accademico di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design (DIPL 02) - "Design" e la procedura di autorizzazione all'attivazione dei corsi accademici di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design  (DIPL 02) - "Design del prodotto e della comunicazione" e "Design del prodotto"

DECRETA

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 2016 - 2017 sono approvate le modifiche alle tabelle annesse al regolamento didattico dell'ISIA di Roma relativamente al piano di studio del diploma accademico ordinamentale di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design (DIPL 02) - "Design";

La tabella annessa al regolamento didattico approvato con Decreto del Direttore Generale del 23 dicembre 2013 n. 3065 è sostituita da quella allegata facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

A decorrere dall'anno accademico 2016 - 2017 l'ISIA di Roma è autorizzata ad attivare due nuovi corsi accademici di primo livello del Dipartimento di Disegno industriale, scuola di Design  (DIPL 02) - "Design del prodotto e della comunicazione" e "Design del prodotto";

Il Decreto del Direttore Generale del 23 dicembre 2013 n. 3065 di approvazione del Regolamento didattico dell'ISIA di Roma , relativamente alle tabelle  annesse è integrato con l'inserimento dei due corsi di studio di nuova attivazione suddetti.

 

Art. 3

I piani di studio modificati e attivati sono adottati con decreto del Direttore Didattico dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 4

Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal Miur o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 5

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

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