G.U. n. 148 del 27.6.2017
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 6 dicembre 2016, con il quale la Scuola di Specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata “Istituto Santa Chiara” è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
VISTA l’istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma, da Via Paola n. 41 a Via Properzio n. 6;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 gennaio 2017;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 20 aprile 2017, trasmessa con nota prot. 1783 del 21 aprile 2017;
D E C R E T A :
Art. 1
La Scuola di Specializzazione in psicoterapia cognitivo-neuropsicologica integrata “Istituto Santa Chiara”, abilitata con decreto in data 6 dicembre 2016 ad istituire ed attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Paola n. 41 a Via Properzio n. 6.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI