G.U. n. 241 del 14.10.2017
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 23 febbraio 2007, con il quale la “Scuola Lombarda di psicoterapia – Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico” è stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Retorbido (Pavia) - Località Cascina Meardi - un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 19 gennaio 2012 di autorizzazione all’attivazione della sede periferica di Padova;
VISTA l’istanza e le successive integrazioni con cui la “Scuola lombarda di psicoterapia – Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Arezzo – Località Agazzi n. 47 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità, ai sensi dell’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2017;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 26 luglio 2017, trasmessa con nota prot. 4080 dell’11 settembre 2017;
D E C R E T A :
Art. 1 - Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, la “Scuola lombarda di psicoterapia – Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico” è autorizzata ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Arezzo – Località Agazzi n. 47 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento della sede principale.
Art. 2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per
l’intero corso, a 80 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI