Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2017 n. 76
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE - UFFICIO VII -
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale il "Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Genova , per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione dell'Istituto in "SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata";
VISTO il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA);
VISTA l'istanza con la quale la "SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata" ha chiesto di istituire la sede di Torre Annunziata quale sede didattica principale e l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata, Via Dante n. 1/D;
VISTA l'istanza con la quale la "SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata" ha chiesto di istituire la sede di Genova quale sede periferica e l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova da Via Cairoli n. 8/6 a Via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta dell'11 novembre 2016;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio 2017, trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la "SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata" è autorizzata ad istituire la sede di Torre Annunziata quale sede didattica principale e a trasferire la sede didattica principale di Genova a Torre Annunziata, Via Dante n. 1/D.
2 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la "SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata" è autorizzata ad istituire la sede di Genova quale sede periferica e a trasferire la sede periferica di Genova da Via Cairoli n. 8/6 a Via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI