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- D: Dove vanno apposte le firme dei sottoscrittori? Dove vanno apposte le autentiche delle firme? È possibile procedere con un’autentica cumulativa?
R: Le firme dei sottoscrittori vanno apposte all’interno dell’allegato 3. Il formato dell’allegato (word) consente, infatti, di aggiungere righe e/o colonne, secondo le esigenze.
A titolo esemplificativo, in calce al suddetto allegato è possibile inserire una tabella con l’indicazione dei nominativi dei firmatari, le loro firme e l’autentica.
L’autentica può essere anche cumulativa (es. “Il sottoscritto ... in qualità di ... attesto che i sig.ri ... Tizio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da...; Caio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da... etc., hanno apposto la firma in mia presenza. Luogo, data e firma del DS”)
- D: Presentazione delle liste. Il soggetto eventualmente delegato dal presentatore per la presentazione della lista (es. l'organizzazione sindacale) può trasmettere un’unica p.e.c. contenente tutte le liste delle diverse componenti con lo stesso motto?
R: Si. È possibile, per semplicità organizzativa, che un soggetto sia delegato alla trasmissione delle liste che hanno lo stesso motto nelle diverse componenti elettive.
In tali casi, per favorire la corretta acquisizione di tutta la documentazione, si invita a indicare nell’oggetto della mail “PRESENTAZIONE LISTE: MOTTO - COMPONENTI ELETTIVE.”
Gli allegati devono essere presentati suddividendo le liste per componente elettiva nell’ordine di cui all’art. 2, comma 2, O.M. e recare la denominazione “LISTA: MOTTO – COMPONENTE ELETTIVA ...”
Si tenga presente che il limite di capienza di ogni p.e.c. in entrata è pari a 100 Megabyte. Nel caso di superamento del limite indicato è possibile effettuare più invii.
- D: Commissione elettorale di istituto e seggi.
R: Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni staccate/associate sono accorpati con la sede centrale.
Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la commissione elettorale di istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l’effettivo e pieno esercizio del diritto di voto. Di tale attività va reso conto all’interno dell’allegato 1 – parte prima, nella sezione “Fatti notevoli intervenuti – Osservazioni e reclami presentati – Varie", predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d’istituto. Nell’ambito della definizione dei seggi va, altresì, indicata l’attribuzione dei relativi elettori.
- D: Composizione della Commissione elettorale di istituto nell’ipotesi in cui è presente un Dirigente scolastico in reggenza.
R. : Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell’istituto ove egli è reggente. - D: Rappresentanti di lista. Art. 29 O.M.
R. Ciascun presentatore può individuare un rappresentante di lista.
Più presentatori possono anche individuare un rappresentante di lista comune per le liste che hanno lo stesso motto.
La comunicazione dei nominativi può essere delegata da ciascun presentatore (es. può occuparsi della comunicazione l’organizzazione sindacale) e va inoltrata, con tempestività, a tutti i soggetti di cui all’art. 29 co. 1 e 2, quindi: CEC, nuclei elettorali provinciali e regionali, presidenti delle commissioni elettorali di istituto. - D: Si può procedere alla raccolta delle firme prima che il candidato abbia ottenuto l’attestazione della qualità di elettore da parte della Commissione elettorale di istituto?
R: No.
Al fine di prevenire disagi, si confida nella collaborazione di tutti per l’insediamento tempestivo delle Commissioni elettorali di istituto che deve avvenire entro il 23 marzo 2024.
Si precisa che tale adempimento può essere effettuato anche in data antecedente. - D: Per chi deve essere presentato l’allegato 5 O.M.?
R: L’attestazione di cui all’allegato 5 va compilata:
a) dai candidati inclusi in lista;
b) dai presentatori della lista stessa;
c) da almeno 30 firmatari sottoscrittori appartenenti ad almeno tre regioni diverse.
Il requisito delle tre regioni diverse non è richiesto per i candidati delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta. - D: Quando perverranno alle scuole le schede elettorali?
R: Successivamente alla fase di pubblicazione delle liste definitive (30 aprile), i modelli delle schede elettorali per le varie componenti elettive, una volta predisposti dalla Commissione elettorale centrale, saranno trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. - D: È possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle liste?
R: No.
Il termine ultimo per la presentazione delle liste è il 5 aprile, entro le ore 14:00. - D: Come si procede alla costituzione dei nuclei elettorali provinciali in assenza di personale dell’Ambito territoriale provinciale?
R: Qualora il personale amministrativo dell’ambito territoriale provinciale sia numericamente insufficiente per la costituzione del nucleo elettorale provinciale, l’Ambito Territoriale Provinciale interessato chiederà all’Ufficio Scolastico Regionale di assegnare il personale amministrativo per il tempo necessario ad adempiere alle attività previste dall’O.M. - D: Chi compila e trasmette l’allegato 7 O.M.?
R: L’Allegato 7 è trasmesso dal Nucleo elettorale provinciale, in unico originale, al Nucleo elettorale regionale tramite p.e.c.. Esso viene compilato sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali di istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive di cui all’Allegato 1 – parte terza. - D: Come si compilano le tabelle riassuntive di cui all’Allegato 1 – parte terza (2a e 2b) O.M.?
R: La tabella riassuntiva di cui all’allegato 1 – parte terza (2a) va compilata per ciascuna lista di ciascuna componente elettiva prevista (cfr. nota a piè pagina, n.3, dell’All.1, parte terza).
Il conteggio definitivo delle schede elettorali di cui all’allegato 1 – parte terza (2b) va compilato complessivamente per ciascuna componente elettiva prevista (cfr. nota a piè pagina, n.4, dell’All.1, parte terza). - D: Da quando è possibile fissare le riunioni di cui all’art. 30 co. 2?
R: Le riunioni di cui all’art. 30 dell’O.M. possono tenersi a decorrere da trenta giorni prima delle elezioni (7 aprile) e fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 maggio). - D: In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?
R: Il personale in assegnazione provvisoria va inserito negli elenchi della scuola in cui presta effettivo servizio. - D: Dove votano le unità di personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale?
R: Al pari del personale in servizio all’estero o fuori ruolo, il personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. - D: Il personale contrattualizzato direttamente dalle Scuole europee presenti sul territorio nazionale ha diritto di voto?
R: Si, se trattasi di personale docente o ATA di ruolo, ma contrattualizzato dalle scuole europee. Detto personale eserciterà il proprio diritto di voto in base alle modalità di cui al punto 15). - D: L’allegato 3 va presentato alle scuole?
R: No. Il presentatore (o suo delegato) trasmette l’allegato 3 direttamente alla Commissione elettorale centrale, corredato dall’autentica delle firme. - D: Come si effettua la delega all’organizzazione sindacale per la trasmissione delle liste alla CEC?
R: È sufficiente una dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta dal presentatore, allegando copia del documento di identità del delegante (Es: Il sottoscritto ... nato a ... il ... c.f. ... in qualità di presentatore della lista ... delega ... alla trasmissione a mezzo pec …). - D: Modalità nomina e insediamento della commissione di istituto. Onere di pubblicazione.
R:Il dirigente scolastico nomina, con proprio atto, i componenti della commissione elettorale di istituto come previsto dall’art. 16 comma 1, O.M., e ne dà pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.
La commissione elettorale d’istituto/seggio n.1 si insedia entro il giorno successivo alla nomina e compila l’allegato 1. L’insediamento può anche avvenire il medesimo giorno della nomina.
Nell’ipotesi eccezionale di duplicazione di seggi, il seggio n. 2 compila, a sua volta, l’allegato 1 che sarà poi trasmesso con i dati elettorali parziali alla commissione elettorale di istituto (seggio n.1), per il successivo invio unitario al nucleo elettorale provinciale. - D: Da quanti membri è composto il seggio elettorale?
R: Il seggio elettorale, che di norma coincide con la commissione elettorale di istituto, è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente. - D: Assenza o impedimento permanente di uno dei componenti della commissione elettorale di istituto.
R: La commissione elettorale di istituto delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti (art. 17 comma 3, O.M.).
Nel caso di impedimento permanente (es. dimissioni) di uno dei componenti va nominato un sostituto nella prima seduta utile.
Per la fase delle votazioni/scrutinio (7 maggio), se è assente il presidente, viene sostituito dallo scrutinatore/componente più anziano di età. Quest'ultimo integra il numero degli scrutinatori/componenti, chiamando ad esercitarne le funzioni uno degli elettori presenti. Allo stesso modo procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutinatori/componenti (art. 32, comma 13, O.M.);
Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutinatori il seggio si insedia ugualmente con i componenti che sono presenti (art.32, comma 14) - D: Allontanamento momentaneo del Dirigente scolastico per esercizio del diritto di voto.
R: Resta ferma la facoltà del dirigente scolastico, componente della commissione, di allontanarsi per il tempo strettamente necessario all’esercizio del proprio diritto di voto; in questa ipotesi non serve integrare il numero degli scrutatori. - D: Gli insegnanti supplenti, aventi contratto a termine, hanno diritto di voto? I relativi nominativi vanno, dunque, inseriti negli elenchi dell’elettorato attivo dell’istituto?
R: Si, se alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi da parte della Commissione elettorale di istituto hanno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni (cfr. Art. 6 co.1, O.M.).
Sono escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi. - D: Quando diventano definitivi gli elenchi degli elettori?
R: I termini per formare/aggiornare gli elenchi degli elettori dipendono dalla singola scuola. Nello specifico:
- Entro tre giorni dall’insediamento della Commissione elettorale di istituto (che deve avvenire entro il 23 marzo) il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla Commissione elettorale di istituto i nominativi del personale in servizio nell’istituzione scolastica nel giorno delle votazioni;
- la formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori deve avvenire entro tre giorni dalla suddetta comunicazione da parte del Dirigente scolastico, come previsto dall’articolo 21 comma 1, lett. a) e comma 7;
- entro tre giorni dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori è ammesso reclamo da parte degli interessati alla Commissione elettorale di istituto che ha formato l’elenco (cfr. art. 22, comma 1, O.M.);
a) se non sono proposti reclami nei termini previsti, gli elenchi diventano definitivi;
b) se vengono proposti reclami, la Commissione elettorale di istituto decide sui reclami proposti entro i successivi tre giorni e provvede, immediatamente, al deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi (cfr. art. 22, commi 2 e 3, O.M.). - D: Commissione elettorale di istituto ove è presente un Dirigente scolastico in reggenza.
R: Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell’istituto ove egli è reggente.
Trattandosi di due diversi istituti, ne consegue la necessità di nominare due commissioni elettorali d’istituto differenti, con componenti totalmente distinti. - D: In quali elenchi va inserito il personale di ruolo in aspettativa ex art. 36 CCNL?
R: Il personale in aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato presso altra istituzione scolastica statale va inserito negli elenchi della scuola statale in cui presta effettivo servizio il giorno delle elezioni, nella componente elettiva del ruolo di appartenenza. - D: Un elettore che insegna su più ordini di scuola (es. docente di religione che insegna alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria) in quali elenchi va inserito?
R: Se docente di ruolo, va inserito negli elenchi del ruolo di appartenenza.
Diversamente, va inserito nell’elenco del grado di istruzione ove presta il maggior numero di ore. A parità di ore, prevale la prima sede indicata nell’atto di nomina. - D: È possibile ridurre la durata di apertura del seggio?
R: No. L’apertura del seggio deve essere garantita dalle ore 8:00 alle ore 17:00. - D: Indirizzo p.e.c. del nucleo territoriale provinciale al quale comunicare i risultati delle elezioni.
R: È indicato dall’Ambito territoriale provinciale. - D: È possibile nominare, quali componenti della commissione elettorale di istituto per le elezioni del 2024, le stesse persone che hanno fatto parte della precedente commissione elettorale di istituto?
R: Si. È necessario un nuovo atto di nomina. - D: A chi compete il rilascio dell’attestazione della qualità di elettore per i candidati, presentatori/firmatari-sottoscrittori (allegato 5)?
R: Tale adempimento compete alla commissione elettorale dell’istituto presso cui il candidato, presentatore/firmatario-sottoscrittore risulta iscritto negli elenchi degli elettori. - D: I docenti delle Scuole Materne Regionali presenti sul territorio della Regione Sicilia hanno diritto di voto?
R: No. Ai sensi dell’OM n. 234/2023 l’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Consiglio spetta solo al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche statali. - D: Il personale assente nel giorno delle elezioni ha diritto di voto?
R: Si. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per qualsiasi legittimo motivo, anche in aspettativa, salvo sia stato sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento (cfr. art. 11 O.M.). - D: Cosa si intende per legittimo motivo di assenza?
R: Si tratta delle ipotesi di assenza dal servizio disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. (a titolo di esempio: malattia, maternità, infortunio, permessi personali e assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzati dalla scuola ecc…) - D: Può candidarsi il personale con contratto a tempo determinato al 31 agosto?
R: Si. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle elezioni (cfr. artt. 6 e 8 O.M.) - D: Possono essere utilizzate piattaforme digitali per l’espletamento della procedura di voto del 7 maggio?
R: No. Il voto deve essere esercitato secondo le modalità di cui all’art. 32 O.M. - D: Vidimazione delle schede elettorali.
Le schede devono essere vidimate da almeno un componente del seggio successivamente alla trasmissione/pubblicazione delle stesse da parte della Commissione elettorale centrale. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate sono custodite in plichi sigillati. - D: Il rappresentante di lista può essere componente di seggio?
R: No. - D: Il personale in servizio presso plessi o sezioni staccate/associate può votare in un istituto diverso da quello del seggio di appartenenza?
R: No. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, salva l’ipotesi di cui all’art. 10 comma 3 O.M. - D: Personale residente in un comune diverso dalla sede di servizio.
R: Il personale residente in un comune diverso dalla sede di servizio deve essere iscritto d’ufficio negli elenchi dell’istituzione scolastica ove presta servizio, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (art. 10, comma 2, O.M.).
Nell’ipotesi in cui non ha presentato la domanda di cui all’art. 10 comma 2 O.M., può comunque votare in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede (cfr. art. 10, comma 3, O.M.). Tale dichiarazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (cfr. art. 10, comma 4, O.M.). - D: Composizione della Commissione elettorale di istituto.
R: La Commissione elettorale di istituto (di norma: seggio n. 1) è composta dal dirigente scolastico (o suo sostituto), 2 docenti e 2 personale ATA.
Il seggio può avere anche una composizione diversa da quella della Commissione elettorale di istituto.
Nell’ipotesi eccezionale di costituzione di un seggio n. 2 (vedi, sul punto, le FAQ nn. 3, 19 e 20), quest’ultimo deve essere composto da cinque membri diversi da quelli che fanno parte della commissione elettorale di istituto/seggio n. 1. - D: Termine per proporre reclamo avverso la compilazione degli elenchi degli elettori
R: Il termine previsto dall’art. 22 O.M. è di 3 giorni. Per il computo si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. - D: Diritto di elettorato del personale docente nominato successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.
R: Il personale docente nominato entro il giorno antecedente alle votazioni ha diritto di voto solo se ha un contratto di lavoro a tempo determinato fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
Detto personale, nel giorno delle votazioni, può votare nel seggio dell’istituzione scolastica ove presta effettivo servizio, dichiarando sotto la propria responsabilità la data di nomina e/o allegando copia dell’atto di nomina. Il seggio ne dà atto nel verbale delle operazioni di votazione - D: Vota il docente titolare oppure il suo supplente?
R: Entrambi hanno diritto di voto purché la supplenza abbia termine almeno fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni. - D: Esercizio del diritto di voto del Dirigente scolastico comandato o in posizioni simili
R: Il Dirigente scolastico comandato o in posizioni simili viene inserito negli elenchi dell’istituzione scolastica di titolarità ed esercita il proprio diritto di voto nella sede indicata dall’USR di appartenenza.
Nell’ipotesi in cui il dirigente scolastico è in posizione di comando (o simili) presso un’amministrazione di una regione diversa da quella della sede di titolarità può presentare domanda a diversa commissione elettorale di istituto individuata dall’USR ove presta effettivo servizio ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7 dell’O.M.
La domanda di inserimento in altro elenco deve essere trasmessa contestualmente alla commissione elettorale presso la quale si richiede di esercitare il diritto di voto, all’USR di provenienza e di destinazione e alla commissione elettorale dell’istituzione scolastica di titolarità - D: L’incarico di rappresentante sindacale è incompatibile con la partecipazione alla commissione elettorale di istituto?
R: Non sono previsti divieti in tal senso. - D: Integrazione FAQ n. 26. In quali elenchi va inserito il personale di ruolo in aspettativa ex art. 36 CCNL?
R: Il personale in aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato presso altra istituzione scolastica statale va inserito negli elenchi della scuola statale in cui presta effettivo servizio il giorno delle elezioni, nella componente elettiva del ruolo di appartenenza.
Nell’ipotesi in cui la componente elettiva di appartenenza non è presente nell’istituzione ove presta effettivo servizio detto personale si recherà presso la sede di titolarità oppure, eventualmente, si avvarrà della procedura di cui all’art. 10 co. 2 e 3 O.M. - D: Riunioni per la propaganda elettorale di cui all’art. 30 O.M. comma 3 lett. c.
R: Le ore per lo svolgimento delle riunioni di cui all’art. 30 comma 3 lett. c) sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.
La partecipazione è libera.
Gli aspetti organizzativi devono essere curati a livello territoriale, evitando al massimo i disagi.
Tali riunioni possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile svolgere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di secondo grado. - D: Riunioni per la propaganda elettorale di cui all’art. 30 O.M. comma 3 lett. c.
R: in riferimento alla suindicata FAQ n. 48, si specifica ulteriormente:
Le 2 ore per lo svolgimento delle riunioni di cui all’art. 30 comma 3 lett. c) sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle 10 ore previste dal CCNL. Pertanto, per lo svolgimento delle riunioni il totale è pari a n. 12 ore. - D: Come avviene la numerazione delle liste da parte della CEC?
R: Ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano progressivo attributo in base all’ordine di presentazione, tramite posta certificata (art. 26, comma 2, O.M.), alla Commissione elettorale centrale (art. 24, comma 7, O.M.) - D: Dopo la pubblicazione degli elenchi degli elettori è possibile la correzione degli stessi a seguito del riscontro di errori materiali?
R: Sì. Nei casi in cui vengano riscontrate omissioni e/o inesattezze negli atti della procedura elettorale di rispettiva competenza - ad esempio, nella compilazione degli elenchi degli elettori da parte delle commissioni elettorali di istituto - si invita a provvedere in via immediata alle necessarie integrazioni e/ o correzioni. - D: Sarà fornito un modello di Scheda elettorale?
R: Sì. I modelli delle schede elettorali – in formato A3 oppure A4 in base al numero di liste/candidati di ogni componente elettiva - saranno trasmessi alle istituzioni scolastiche nella fase successiva alla pubblicazione e comunicazione delle liste definitive (art. 31, comma 5, dell’O.M.) - D: Termine per gli adempimenti dei nuclei elettorali provinciali e regionali (Art. 34 O.M.).
R: Per il computo del termine di 6 giorni previsto dall’art. 34 O.M., commi 1 e 3 per la trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. - Assenza del dirigente scolastico-presidente della Commissione elettorale nel giorno delle votazioni.
R: Il dirigente scolastico, salvo casi di reggenza o altri rilevanti impedimenti (es. la volontà di candidarsi) non può essere sostituito quale membro di diritto della Commissione elettorale di istituto. Per il giorno delle votazioni/scrutinio, ai sensi dell’articolo 32, comma 13 dell’O.M., se egli è assente, viene sostituito dallo scrutinatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutinatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente./li> - È possibile ampliare la durata di apertura del seggio?
R: L’apertura del seggio deve essere garantita dalle ore 8:00 alle ore 17:00. - Cifra individuale e cifra totale elettorale – adempimenti Commissione elettorale di istituto.
R: Al termine dello spoglio, il presidente del seggio determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa.
La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza (cfr. Art.33, comma 4, O.M.)
Per la compilazione della tabella 2a di cui all’Allegato 1 si confronti anche l’art. 33, comma 2, lett. c, O.M., che si riporta di seguito:
- se l'elettore ha espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
- se l'elettore ha espresso preferenza per il candidato di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
- se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
- le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. - Indicazione di nominativo che concorre per diversa lista e/o diversa componente elettiva
R: Nel caso in cui vi sia una scheda nella quale l’elettore non ha contrassegnato alcuna lista ed ha trascritto il nominativo di un candidato appartenente ad una lista/componente elettiva diversa da quella dell’elettore medesimo (es. nominativo di candidato per la componente Dirigenti scolastici inserito nella scheda per l’elezione del personale ATA), la scheda è da ritenere nulla, in quanto non è possibile determinare la volontà dell’elettore. - Cosa utilizzare per votare
R: Utilizzare matita copiativa, se disponibile, oppure una penna. - Riposo Compensativo
R: Il riposo compensativo spetta ai Rappresentanti di lista (art. 29, comma 4, O.M), a tutti i componenti della Commissione elettorale di istituto (art. 17, comma 5, O.M.) e ai componenti dei Nuclei elettorali territoriali (art. 19, comma 3, O.M.), secondo la normativa contrattuale di riferimento. - Rappresentanti di lista
R: I rappresentanti di lista, eventualmente designati, ai sensi dell’art. 29 O.M. possono partecipare alle previste operazioni dei Nuclei territoriali provinciali e regionali per il tempo strettamente necessario all’esercizio delle loro funzioni. - Verbale della Commissione elettorale di Istituto
R: Come specificato in precedenti note, contenenti indicazioni operative inerenti a quanto previsto dall’O.M. n. 234/2023, si ribadisce che il Verbale delle operazioni di seggio della Commissione elettorale di Istituto, contenente le tabelle riassuntive ad esito delle elezioni, va trasmesso da ciascuna Istituzione scolastica SOLO al Nucleo elettorale provinciale di competenza (Ufficio di ambito territoriale), all’indirizzo p.e.c. comunicato dai Nuclei elettorali provinciali medesimi alle istituzioni scolastiche del territorio di competenza - Richiesta dei verbali del procedimento elettorale
L’accesso ai verbali del procedimento elettorale va esercitato nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. - Riunione della CEC per l’attribuzione dei posti (art. 35 O.M.)
Le procedure per l’attribuzione dei posti avranno inizio successivamente alla data in cui saranno pervenuti alla CEC tutti i verbali (Allegato 8) con le tabelle riassuntive da parte di ciascun Nucleo elettorale regionale.
Al fine di garantire la massima partecipazione e la par condicio delle liste concorrenti sarà resa nota, con congruo preavviso, debita comunicazione agli interessati relativa a luogo, giorno e orario in cui si terrà la riunione alla presenza dei rappresentanti di lista i cui nominativi saranno stati previamente comunicati all’indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it.