VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in particolare l’articolo 1, comma 207, con il quale è stato istituito un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», per le finalità di cui ai commi da 207 a 211;
VISTO inoltre il comma 212 del predetto articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che “la quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università”;
CONSIDERATO che le predette risorse stanziate sul capitolo 1695 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018, pari a € 28.300.000, non sono utilizzabili per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
TENUTO CONTO che le risorse disponibili di € 15.300.000, come ridotte per effetto di quanto disposto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono confluite nel capitolo 1694 Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il DM n. 587 del 8 agosto 2018 (registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 2018, fgl. n. 3070) con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2018 e, in particolare:
- l’art. 7, punto1, che destina l’importo di 29,750 milioni di euro per i Consorzi interuniversitari;
- l’art. 8 lettera a) e relativo allegato 4 che definisce i criteri e gli indicatori per la ripartizione del fondo post-lauream;
- l’art. 9, comma 2, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che la quota parte delle risorse di cui all'art. 1 comma 207, della stessa legge eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211, confluisce nell'esercizio finanziario 2018 nel Fondo per il finanziamento ordinario e viene destinata alle Università secondo quanto indicato con successivo Decreto Ministeriale;
- l’art. 10 che destina l’importo di 5 milioni di euro per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria a seguito di richiesta inviata al Ministro entro il 31 ottobre 2018, esclusivamente in modalità telematica; detti interventi devono assumere una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, anche con riferimento all'impatto per il sistema socio economico territoriale;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l’articolo 5, comma 6, ai sensi del quale “Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche”;
CONSIDERATO che in relazione all’incremento dell’importo della borsa di dottorato disposta ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è necessario assicurare a tutti gli Atenei un incremento minimo adeguato del fondo post lauream rispetto all’assegnazione disposta nell’anno 2017;
CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra indicato occorre definire i criteri di riparto dell’importo complessivo di 15.300.000 euro;
ACQUISITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 22 novembre 2018, del Consiglio Universitario Nazionale del 21 novembre 2018, dell’Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca del 20 novembre 2018 e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 23 novembre 2018;
D E C R E T A
- 1. Per il corrente esercizio finanziario 2018, l’importo disponibile pari a € 15.300.000 in relazione a quanto indicato in premessa, viene destinato a interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell’art.10 del DM n. 587 dell’8 agosto 2018, anche tenendo conto dell’esigenza di far fronte a situazioni sopravvenute rispetto agli accordi di programma vigenti.
- 2. Eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare a valere sulle risorse di cui all’art. 7, punto 1, del D.M. n. 587/2018 saranno ripartite tra le Università in proporzione all’ammontare dell’FFO complessivamente attribuito (quota base, quota premiale, intervento perequativo, piani straordinari docenti).
- 3. L’allegato 4 riferito all’art. 8, lettera a), del DM n. 587/2018 viene modificato assicurando che l’assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al +5% di quella disposta nell’anno 2017.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti
f. to Bussetti