IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
PIANO STRAORDINARIO 2019 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b), della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”;
VISTO inoltre l’articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;
VISTO l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
VISTO l’art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al finanziamento statale dell’Università degli studi di Trento;
VISTI il DM n. 587 del 9 agosto 2018, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
VISTO in particolare l'art. 1, comma 400, della Legge n. 145/2018 il quale dispone “al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale”, che: “il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 58,63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata, entro il 30 novembre di ciascun anno, per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università”;
VISTO altresì l'art. 1, comma 401, lett. a) della Legge n. 145/2018 il quale dispone “a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019” che: “sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali…assunzioni di ricercatori di cui all’articolo24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020”; “Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l’utilizzo delle suddette risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, pari complessivamente a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 88,630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinate al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
TENUTO CONTO che il finanziamento a regime dall’anno 2020 di 88,630 milioni di euro consente l’assunzione di un numero di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 complessivamente pari a 1.511, cui riconoscere un trattamento economico, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 della stessa Legge, pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento per un costo annuo, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, pari a circa € 58.625 annui, nonché di cofinanziare il costo del successivo eventuale accesso alla posizione di professore di seconda fascia;
DECRETA
Articolo 1
(Assegnazione risorse)
Media docenti (31/12/10; 31/12/18) |
Posti Ricercatore b) |
Fino a 99 |
2 |
Da 100 a 199 |
3 |
Da 200 a 299 |
4 |
Da 300 a 449 |
5 |
Da 450 a 599 |
6 |
Da 600 a 849 |
7 |
Da 850 a 1.099 |
8 |
Da 1.100 a 1.399 |
9 |
Da 1.400 a 1.799 |
10 |
Da 1.800 a 2.199 |
11 |
Da 2.200 a 2.599 |
12 |
Da 2.600 a 2.999 |
13 |
Da 3.000 a 3.399 |
14 |
Da 3.400 |
15 |
- A valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, commi 400 e 401, lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pari a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a 88,630 milioni di euro a decorrere dell’anno 2020, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a circa € 58.625 annui.
- Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni, per il finanziamento complessivo di 1.511 posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010 secondo i seguenti criteri:
- a) a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa, per un totale di 436 posti, in relazione alla dimensione dell’ateneo data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2018, come indicato nella seguente tabella:
- b) 550 posti sono ripartiti fra le Istituzioni in proporzione alla somma degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso (peso 90%) utilizzati nel riparto della quota costo standard dell’FFO 2018 e il numero di borse di dottorato del XXXIII ciclo (peso 10%) utilizzato nel riparto del fondo per le borse post-lauream dell’FFO 2018;
-
- c) 270 posti, sono ripartiti fra le Istituzioni in base al valore dell’indicatore della qualità della ricerca IRFS concernente la VQR 2011-2014;
- d) 255 posti sono ripartiti in proporzione al numero di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) in servizio al 31/12/2018 in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del rapporto tra la somma degli studenti di cui alla lettera b) e il numero di docenti in servizio al 31/12/2018 secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
- a) a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa, per un totale di 436 posti, in relazione alla dimensione dell’ateneo data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/12/2018, come indicato nella seguente tabella:
rapporto |
Coeff moltiplicativo |
X < 15 |
1 |
15≤X<30 |
1,5 |
X ≥ 30 |
2 |
Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)
- Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con la presa di servizio entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020.
- La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1:
- a. per l’anno 2019 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione interessata;
- b. a decorrere dall’anno 2020 viene recuperata dall’Istituzione assegnataria e viene attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1.
- Nel caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuare non oltre il 30 novembre dell’anno successivo alla cessazione stessa, pena l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
prof. Marco Bussetti
f.to Bussetti