IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 (di seguito denominata Lisbon Recognition Convention), ed in particolare l’articolo IX.3 laddove specifica che: “Le parti incoraggiano, tramite i centri nazionali di informazione o mediante altri mezzi, l’utilizzo, da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti, del Supplemento al Diploma dell’UNESCO/Consiglio d’Europa....”;
VISTA la Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell’Istruzione Superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 Giugno 1999 e volta alla costituzione dello “Spazio europeo dell'istruzione superiore” ed in particolare laddove si afferma la necessitàdella “…Adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, anche tramite l’implementazione del Diploma Supplement, al fine di favorire l'employability dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n° 509, volto all’implementazione in Italia delle riforme collegate alla Dichiarazione di Bologna, ed in particolare all'art. 11 comma 8, in cui per la prima volta si prescrive il rilascio del supplemento al diploma a tutti i Laureati in Italia;
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.”
VISTO il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2001 sulla “Individuazione dei dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma", in particolare all'art. 4;
VISTA la Legge 11 luglio 2002, n.148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.”;
CONSIDERATO la Dichiarazione congiunta della Conferenza interministeriale del Processo di Bologna, svoltasi a Berlino del 2003, affinché: "…ogni studente, al compimento dei suoi studi, riceva il Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea ad ampia diffusione";
VISTO il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2004, n° 9 relativo alla “Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati", in particolare all'art. 6;
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n° 270, in particolare l'articolo 11 comma 8, in cui si prevede l'inserimento nei regolamenti didattici degli atenei delle modalità di rilascio del Supplemento al diploma;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005 n. 2012 e in particolare l’articolo 10 comma 5;
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2005, n°49 relativo al Supplemento al diploma (Diploma Supplement);
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, relativo alle modifiche al Decreto 3 novembre 1999, n. 509 concernente l'approvazione delle norme riguardo all'autonomia didattica degli Atenei;
VISTA la Legge n° 240 del 30 dicembre 2010, con particolare riferimento all'art. 5 contenente la delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTA la Dichiarazione congiunta della Conferenza interministeriale del Processo di Bologna, svoltasi a Parigi nel 2018, nella quale si: “… approva la proposta di revisione del supplemento al Diploma” e ci si impegna ai fini della sua adozione in forma identica anche nell’ambito dei processi correlati, sia della Lisbon Recognition Convention, sia dello strumento EUROPASS;
CONSIDERATA la necessità di adeguare anche in Italia il nuovo modello del Supplemento al Diploma (Diploma Supplement) così come approvato in sede Europea;
CONSIDERATE le linee guida nazionali per la compilazione del Supplemento al Diploma (Diploma Supplement) e per la predisposizione della tabella ECTS di distribuzione dei voti, elaborate congiuntamente dal gruppo di lavoro MIUR/CRUI nell’ambito del progetto europeo: Consolidating Higher Education Experience of Reform (CHEER II) e trasmesse al MIUR per la loro attuazione nazionale.
D E C R E T A
Articolo 1
- Il modello di Supplemento al Diploma o "Diploma Supplement", di cui al Decreto Direttoriale 5 febbraio 2013 n. 201 della Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del MIUR ed alla nota Direttoriale del 7 febbraio 2013 n.1345 della Direzione Generale per l’Alta Formazione artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del MIUR viene sostituito con il modello allegato al presente Decreto;
- Il Supplemento al Diploma di cui al precedente comma 1 viene rilasciato automaticamente e gratuitamente a tutti i laureati e diplomati di tutte le istituzioni della formazione superiore italiana.
Articolo 2
- Al presente Decreto sono allegati:
- il nuovo modello di Supplemento al Diploma;
- le nuove linee guida per la compilazione del Supplemento al Diploma, comprensive del testo descrittivo in lingua italiana ed inglese del sistema universitario italiano di cui al punto 8 del nuovo modello, e corredate in appendice I) delle tabelle di corrispondenza tra le classi di studio e i codici ISCED e in appendice II) delle linee guida per la predisposizione delle tabelle ECTS di distribuzione dei voti;
- le nuove linee guida per la compilazione del Supplemento al Diploma, comprensive del testo descrittivo in lingua italiana ed inglese del sistema AFAM di cui al punto 8 del nuovo modello, e corredate in appendice I) delle linee guida per la predisposizione delle tabelle ECTS di distribuzione dei voti;
- le linee guida nazionali per la digitalizzazione del Supplemento al Diploma redatte in linea con quanto stabilito nel Comunicato di Parigi 2018 di cui alle premesse, che costituiscono documenti accessori del presente Decreto, corredate in appendice I) della traduzione dell’Executive summary dello “Studio a supporto della revisione del Supplemento al Diploma e per l’analisi di fattibilità di una sua digitalizzazione su scala europea”.
- Il presente Decreto sostituisce integralmente Decreto Direttoriale 5 febbraio 2013 n. 201 della Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del MIUR ed la nota Direttoriale del 7 febbraio 2013 n.1345 della Direzione Generale per l’Alta Formazione artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del MIUR viene sostituito con il modello allegato al presente Decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina