Esami di stato - sessioni 2019 - Professioni non regolamentate dal D.P.R. n. 328-2001
Roma, Thursday, 03 January 2019

Esami di stato - sessioni 2019 - Professioni non regolamentate dal D.P.R. n. 328-2001

Nota Prot. n. 3

Ufficio:

VISTO            il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, registrato alla  Corte dei Conti in data1 giugno 2018, reg. prev.1171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 01 giugno 2018, n.126, concernente “Nomina dei Ministri”, con il quale il Dott. Marco Bussetti è stato nominato Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO            il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO            il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA            la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni”;

VISTO            il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra” e, in particolare, l’articolo 4;

VISTA            la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare” e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO            il decreto ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;

VISTO            il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155,  recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

VISTO          il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;

UDITO           il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 24 ottobre 2019;

 

O R D I N A:

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2019 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2019 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2019 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2019, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in  premessa ed equiparate ex DI 9 luglio 2009 , ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
  2. ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
  3. eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o   tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti università.
Detta dichirazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
Il tirocinio deve essere completato massimo entro la data di inzio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi..

 

ART. 4

            I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

ART. 5

            I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:

 

 

Odontoiatra

Milano

Farmacista

Bologna

Veterinario

Bologna

Tecnologo alimentare

Udine

 

 

ART. 6

            Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 13 giugno 2019 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2019. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • o.m. n. 3-2019.pdf

  • ordinanza ministeriale n. 3-2019 con tabella sedi esame.pdf

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