Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Precisazioni in merito all art 3, comma 4, dell Ordinanza Ministeriale n. 66 del 31 gennaio 2019
Roma, Thursday, 07 March 2019

Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Precisazioni in merito all art 3, comma 4, dell Ordinanza Ministeriale n. 66 del 31 gennaio 2019

Nota Prot. n. 7959

Ufficio: DGSINFS

Ai Rettori

Ai Direttori Generali

LORO SEDI

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Precisazioni in merito all’art 3, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 66 del 31 gennaio 2019. 

     Si fa riferimento all’art.3, comma 4, dell’Ordinanza elettorale in oggetto, che stabilisce, tra l’altro, che le candidature per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di specializzazione e del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, debbano essere sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio. 
Al riguardo, considerato che le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca non sono attivati presso tutti gli atenei italiani, si ritiene che, ai fini del computo di un terzo (arrotondato per difetto) degli atenei presso i quali vanno raccolte le firme, debbano essere considerati solo quelli presso i quali risultano attivate scuole di specializzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1,  della legge 19 novembre 1990 n. 341 e dell’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, ovvero corsi di dottorato di ricerca, ai sensi all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270.
Dalla ricognizione effettuata, rispettivamente, dall’Ufficio “Scuole di specializzazione” e dall’Ufficio “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni” di questo Ministero, le Istituzioni universitarie presso cui risultano ad oggi attivate scuole di specializzazione (afferenti a tutte le aree) sono pari a n. 64, mentre quelle in cui risultano attivati corsi di dottorato di ricerca sono pari a n. 88.
Pertanto, per le finalità di cui all’art.3, comma 4, dell’Ordinanza elettorale individuata in oggetto, le firme a sostegno delle candidature presentate per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di specializzazione, debbono essere raccolte in almeno 21 atenei, mentre quelle a sostegno delle candidature presentate per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, debbono essere raccolte in almeno 29 atenei.              
  
                                                                                                                                       
IL DIRIGENTE 
(Dott. Michele Moretta)

Documenti Allegati
  • Nota n. 7959 del 07-03-2019.pdf

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