Il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:
- - (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati”;
- - (comma 3) “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
VISTO il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il DM 8 agosto 2018, n. 585 relativo al costo standard per studente in corso;
VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
VISTO il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987 e s.m.i. relativo alla “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” in coerenza con il DM n. 635/2016;
VISTE le note prot.1147 del 17 maggio 2018 e prot. 2319 del 24 settembre 2018, con le quali la CRUI ha chiesto la prosecuzione della possibilità di adottare la flessibilità dell’offerta formativa e di istituire ed attivare corsi di studio sperimentali ad orientamento professionale, come consentito per l’a. a. 2018/19;
VISTO il DM n. 196 del 2 marzo 2018, relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;
RITENUTO nelle more della definizione del DM relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2019-2021 di adeguare alcuni degli indicatori relativi all’accreditamento iniziale dei corsi tenuto conto dell’esigenza di assicurare a decorrere dall’a.a 2019/2020 agli Atenei i necessari gradi di flessibilità nella progettazione della propria offerta formativa;
RITENUTO, altresì, opportuno rivedere i suddetti requisiti con riferimento anche ai corsi di studio a distanza dando in tal modo attuazione a quanto previsto dal DM n. 196/2018;
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. lgs 19/2012 con il parere n. 64 reso in data 19 dicembre 2018;
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall’a.a. 2019/20, ai fini del potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.
- Definizioni:
- a. Accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
- b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità di cui all’allegato C.
- c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E.
- d. Sede: si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell’Università.
- e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
- La concessione, il diniego ovvero la revoca dell’accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell’ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l’Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.
Art. 2
(Accreditamento iniziale delle sedi)
- In relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, e 8 e dall’allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016 e nelle more dell’adozione del DM relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione 2019-2021, non si dà luogo all’accreditamento di nuove sedi universitarie se non:
- a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, della L. n. 240/2010;
- b. in correlazione all’istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell’Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L’accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall’allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l’accreditamento della stessa.
Art. 3
(Accreditamento periodico delle sedi)
- L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale di cui all’allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (QA) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:
- a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell’attività di monitoraggio e di controllo della qualità dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;
- b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
- c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all’art. 6 del presente Decreto.
- La durata dell’accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell’esame periodico dei corsi di studio di cui all’art. 5.
- L'accreditamento periodico proposto dall’ANVUR è così graduato:
Università con almeno il 70% dei corsi in modalità convenzionale o mista
LIVELLO |
GIUDIZIO |
ESITO |
A |
molto positivo |
accreditamento periodico di validità quinquennale |
B |
pienamente soddisfacente |
accreditamento periodico di validità quinquennale |
C |
soddisfacente |
accreditamento periodico di validità quinquennale |
D |
condizionato |
accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio “insoddisfacente”. |
E |
insoddisfacente |
soppressione della sede |
Università con più del 30% dei corsi a distanza e Università telematiche
LIVELLO |
GIUDIZIO |
ESITO |
A - tel |
molto positivo |
accreditamento periodico di validità quinquennale |
B - tel |
pienamente soddisfacente |
accreditamento periodico di validità quinquennale |
C - tel |
soddisfacente |
accreditamento periodico di validità quinquennale |
D - tel |
condizionato |
accreditamento temporalmente vincolato che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta lo stesso esito del giudizio “insoddisfacente” |
E - tel |
insoddisfacente |
soppressione della sede |
- L’accreditamento periodico della sede comporta l’accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.
- In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a “condizionato” fino al conseguimento dei predetti requisiti.
Art.4
(Accreditamento iniziale corsi di studio)
1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l’anno accademico di attivazione, a seguito di:
• parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico;
• verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all’allegato A ( ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e C (Requisito R3).
2. L’accreditamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell’inserimento della docenza in possesso dell’Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.
3. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l’anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E’ altresì prevista la decadenza automatica dell’accreditamento, in caso di successiva sospensione dell’attivazione del corso per due anni consecutivi.
4. L’attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b ( ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui a comma 2). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l’ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
5. L’accreditamento si intende confermato qualora l’esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell’offerta formativa. Esclusivamente qualora l’esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, l’accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all’a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l’adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:
Corsi attivi a.a. x Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50 + 1
51 – 100 + 2
101 – 150 + 3
151 – 200 + 4
Oltre 200 + 5
Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell’offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell’accreditamento periodico di cui all’art.5.
5. Le eventuali modifiche dell’ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell’ordinamento che possano incidere sui presupposti dell’accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all’ANVUR per l’acquisizione del relativo parere.
Art. 5
(Accreditamento periodico dei corsi di studio)
- I corsi di studio che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale, in possesso dei necessari requisiti, sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell’ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L’accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
- L’accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all’allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all’art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell’ANVUR, sulla base anche dell’attività di valutazione dei NUV.
- In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell’ANVUR, la durata dell’accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell’accreditamento periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l’ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:
- in caso di esito positivo, la durata dell’accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell’accreditamento della sede;
- in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell’accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
- Nei casi in cui l’esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l’ANVUR, può altresì richiedere l’anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.
Art. 6
(Valutazione periodica)
- La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti nell'ambito delle attività di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all’allegato E, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università.
- I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell’ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E, sono:
- a. utilizzati ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto;
- b. considerati ai fini della predisposizione del Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 19/2012.
Art. 7
(Nucleo di valutazione)
- Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:
- a. esprimono un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento inziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all’art.4, comma 2 ;
- b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all’ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. Art. 9, commi 2, 3 e 7, d.lgs. 19/2012);
- c. forniscono supporto agli organi di governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. Art. 12, comma 1), nonché all’Ateneo nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. Art. 12, comma 4, d.lgs. 19/2012);
- d. riferiscono nella relazione annuale di cui all’art. 1, comma 2, della L. 19 ottobre 1999, n. 370 sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (Rif. Art. 12, comma 2, d.lgs. 19/2012).
Art. 8
(Flessibilità dell’offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale)
- In attuazione dell’art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 e nelle more del DM relativo alle linee generali d’indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2019-2021 è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
- a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già accreditati nell’a.a. 2018/2019;
- b. sono esclusi:
- i. lauree: L-17 Scienze dell’architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
- ii. Lauree Magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;
- iii. i corsi di studio interclasse di cui all’art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
- c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
- i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
- ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.
- Al fine di facilitare l’istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all’art.4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
- b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell’art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
- c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l’indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all’80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell’accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.
Art. 9
(Banche dati di riferimento)
- Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
- I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito Decreto direttoriale.
Art. 10
(Disposizioni finali e transitorie)
- Il presente decreto sostituisce il DM 987/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
- Con riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, “Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiore a Ordinamento Speciale”. Per la valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell’allegato E.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IL MINISTRO
f.to Dott. Marco Bussetti