IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l’articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico – disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;
VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2009, n.158, con il quale è stata definita, in applicazione dell’art. 6 – comma 3 – del Decreto del Presidente della Repubblica. 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;
VISTO l’articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTA la circolare ministeriale n 1435 del 19 gennaio 2018 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 per l’anno accademico 2018-2019;
VISTO il decreto ministeriale del 1 marzo 2012 n. 48 con il quale sono stati riordinati i corsi afferenti all’offerta formativa dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Pietro Vannucci” di Perugia;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2471 del 2 dicembre 2013 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Pietro Vannucci” di Perugia;
VISTA la nota prot. n.540 del 22 marzo 2018 concernente la richiesta di attivazione del nuovo corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion Design” pervenuta dall’Accademia di belle arti Legalmente riconosciuta Pietro Vannucci” di Perugia;
VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta Pietro Vannucci” di Perugia del 16 marzo 2018;
VISTA l’attestazione prot. n. 542 del 22 marzo 2018 con la quale il Direttore dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Pietro Vannucci” di Perugia dichiara che l’attivazione del sopracitato corso non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;
TENUTO CONTO del parere favorevole alla suddetta attivazione espresso con verbale n. 35 del 10 luglio 2018 dalla Commissione tecnica di cui sopra concernente l’attivazione del sopracitato corso di diploma accademico di primo livello;
VISTO il parere favorevole n. 45 del 7 novembre 2018 reso dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 in riferimento alla nuova attivazione del succitato corso di diploma accademico di primo livello in “Fashion design”;
RITENUTO pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione alla nuova attivazione del corso accademico di primo livello in “Fashion design”.
DECRETA
ART. 1
A decorrere dall’anno accademico 2018-2019 l’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Pietro Vannucci” di Perugia è autorizzata ad attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il nuovo corso accademico di primo livello in :
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA
(DAPL 06) FASHION DESIGN
Art. 2
Il Decreto del Direttore Generale n. 2471 del 2 dicembre 2013 di approvazione del Regolamento didattico dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta “Pietro Vannucci” di Perugia , relativamente alle tabelle annesse, è integrato con l’inserimento della tabella del suddetto corso di nuova attivazione facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell’Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall’art.10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212.
Art. 4
Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA