IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l’articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico – disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;
VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2009, n.158, con il quale è stata definita, in applicazione dell’art. 6 – comma 3 – del Decreto del Presidente della Repubblica. 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;
VISTO l’articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n.618 del 23 marzo 2017 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell’Accademia di belle arti dell’Aquila;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2045 del 10 agosto 2017 con il quale l’Accademia di belle arti di L’Aquila veniva autorizzata all’attivazione del nuovo corso accademico di primo livello Dipartimento di Progettazione e arti applicate – Scuola di nuove Tecnologie per l’arte (DAPL 08) indirizzo del corso “Fotografia”;
VISTA la nota n. 1789 del 9 aprile 2018 con la quale il Direttore l’Accademia di belle arti di L’Aquila chiede la modifica del D.D.G. n. 2045 del 10 agosto 2017 e in particolare che il predetto corso accademico di primo livello sia considerato afferente anziché al “Dipartimento di Progettazione e arti applicate” – Scuola di nuove Tecnologie per l’arte (DAPL 08) indirizzo del corso “Fotografia” bensì al “Dipartimento di Progettazione e arti applicate “– Scuola di Progettazione artistica per l’impresa (DAPL 06) indirizzo del corso “Fotografia”;
VISTA la nota n. 1789 del 9 aprile 2018 con la quale il Direttore l’Accademia di belle arti di L’Aquila chiede altresì modifiche al piano di studio del predetto corso per renderlo più coerente con le esigenze applicative dello stesso e per corrispondere alle aspettative formative e professionali degli studenti;
VISTA l’attestazione del Direttore dell’Accademia di belle arti dell’Aquila prot. n. 1787 del 9 aprile 2018 nella quale dichiara che per la modifica del suddetto corso non sono previsti oneri a carico dello Stato;
VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 5 aprile 2018 dell’Accademia di belle arti dell’Aquila;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 aprile 2018 dell’Accademia di belle arti dell’Aquila;
TENUTO CONTO del parere favorevole alla modifica espresso dalla Commissione tecnica di cui sopra con verbale n . 30 del 16 aprile 2018;
DECRETA
Art. 1
Il D.D.G. n. 2045 del 10 agosto 2017 emesso a favore dell’Accademia di belle arti di L’Aquila è modificato nel senso che il corso accademico di primo livello in “Fotografia” afferente al Dipartimento di progettazione e arti applicate - Scuola di nuove tecnologie dell’arte (DAPL 08) Nuove tecnologie dell’arte viene considerato afferente a :
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA
(DAPL06) - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA – INDIRIZZO FOTOGRAFIA
Il piano di studi del corso sopracitato è modificato secondo quanto richiesto dall’Accademia di belle arti di L’Aquila .
Art. 2
La tabella annessa al Regolamento didattico approvato con D.D.G. n. 618 del 23 marzo 2017 è sostituita dalla tabella facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Il piano di studi modificato, secondo quanto disposto dall’art. 1, è adottato con decreto del Direttore didattico dell’Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall’art.10 , comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005 , n. 212.
Art. 4
Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA