Oneri informativi per cittadini e imprese

Art.35 comma 3


Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445

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data ultimo aggiornamento 01/02/2017

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