Revoca di autorizzazione all’attivazione delle sedi periferiche di Bari e Genova, dell’Istituto “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)”
Roma, Thursday, 08 June 2017

Revoca di autorizzazione all’attivazione delle sedi periferiche di Bari e Genova, dell’Istituto “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)”

Nota Prot. n. 1438

Ufficio: DGSINFS

G.U. n. 149 del 28.6.2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

VISTA            la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI          i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA          l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

VISTO            il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale la “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)” è stata abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTO            il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall’Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

VISTO            il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all’ attivazione della sede periferica di Padova;

VISTO            il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione all’ attivazione della sede periferica di Bari;

VISTO            il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all’ attivazione della sede periferica di Genova;

VISTO            il  decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione a trasferire  la sede periferica di Torino;

VISTO            il  decreto in data 6 aprile 2007 di autorizzazione a trasferire  la sede principale di Milano;

VISTO            il  decreto in data 8 giugno 2007 di autorizzazione a trasferire  la sede periferica di Palermo;

VISTO            il  decreto in data 24 settembre 2007  di autorizzazione a trasferire  la sede periferica di Roma;

VISTO            il  decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire  la sede periferica di Bari;

VISTO            il  decreto in data 15 novembre 2011 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma;

VISTO            il  decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibile al primo anno di corso da n. 25 a 20;

VISTA           la nota dell’11 aprile 2017 con cui il predetto Istituto dichiara di non avere più interesse a dare continuità alle attività formative dello stesso presso i territori afferenti le sedi periferiche di Bari e Genova;

VISTA            la nota del 23 maggio 2017 con cui il predetto Istituto comunica che, presso le sedi di Bari e Genova, non sono iscritti più allievi;

 

D E C R E T A :

Art. 1

È revocata l’autorizzazione, disposta con il decreto in data 16 giugno 2003 per l’attivazione della sede periferica di Bari, dell’Istituto “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)”;

Art. 2

È revocata, altresì, l’autorizzazione, disposta con il decreto in data 25 marzo 2004 per l’attivazione della sede periferica di Genova, dell’Istituto “Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica (C.O.I.R.A.G.)”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI      

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