Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale – XXXIII ciclo
Roma, Monday, 05 June 2017

Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale – XXXIII ciclo

Nota Prot. n. 1377

Ufficio: DGRIC

Pubblicato nelle more della registrazione da parte degli organi di controllo

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO                 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO                 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO                 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO                 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO                 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
VISTO                 il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori;
VISTO                 il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO                 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO                 l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO                 il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
VISTO                 il documento EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
VISTA                 la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
VISTA                 la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il "Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020" (PON R&I) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);
VISTI                   i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Programma Operativo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione") con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell’Asse I del Programma e, in particolare, dell’Azione I.1 (Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale);
VISTA                 la legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA                 la legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l’art. 4 ("Dottorato di ricerca") e ss.mm.ii.;
VISTO                 il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca";
VISTO                 l’atto delegato del PON R&I 2014- 2020 ai sensi dell’art. 14.1 del RFSE per l’adozione dell’Unità di Costo Standard per le Borse di Dottorato - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L15 del 19 gennaio 2017;
VISTA                 la circolare INPS  n. 21  del 31/01/2017 avente ad oggetto "Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335 -Aliquote contributive reddito per l’anno 2017";
VISTO                 il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
VISTA       la nota a firma del Ministro prot. 11677 del 14.4.2017 relativa alle nuove linee guida per  l'accreditamento dei Dottorati;
VISTO                 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca", entrato in vigore il 29 luglio 2014;
VISTO                 il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753 "Individuazione di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR" con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
CONSIDERATO che, a seguito del richiamato D.M. di riorganizzazione degli Uffici come previsto dal D.P.C.M. n. 98/2014, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è  preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea e dei programmi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e l’Ufficio III della medesima Direzione Generale è preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca.

DECRETA

Articolo 1
CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITÀ

  1.  Il Programma Operativo Nazionale FSE-FESR "Ricerca e Innovazione 2014-2020" (di seguito Programma) del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con riferimento all’Asse I "Capitale Umano", Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale in coerenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 approvata dalla Commissione europea, includendovi anche gli specifici fabbisogni relativi alla strategia di trasformazione del manifatturiero di Industria 4.0 e dei temi della formazione e delle competenze nel settore dei "big data", per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
  2. In tale contesto, con il presente decreto, il Ministero promuove le iniziative di formazione dottorale caratterizzate dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi.
  3. È previsto il finanziamento di borse di dottorato di ricerca (di seguito, anche borse o borse di dottorato) di durata triennale, per la frequenza, a partire dall’Anno Accademico 2017/2018, di percorsi di dottorato nell’ambito dei quali è fatto obbligo al dottorando di svolgere un periodo di studio e ricerca presso imprese che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi  (con ciò escludendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ONLUS,  le Fondazioni, le Associazioni, gli Enti morali, gli Enti pubblici non economici e le Imprese sociali) e un periodo di studio e ricerca all’estero per qualificare "in senso industriale" le proprie esperienze formative e di ricerca, con previsione di ricadute sia sul tessuto produttivo dei territori interessati dal programma sia occupazionali, successive al conseguimento del dottorato.
  4. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione di domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle finanziate dalle Università con altre modalità per l’A.A. 2017/2018 - Ciclo XXXIII.
 

Articolo 2
RISORSE FINANZIARIE

 

  1. Le risorse, a valere sull’Asse I "Investimenti in Capitale Umano" - Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale" del PON RI 2014-2020, finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca, destinate al presente decreto, con riferimento all’A.A. 2017/2018 Ciclo XXXIII, ammontano complessivamente a euro 42.000.000 (Fondo Sociale Europeo + Fondo di Rotazione), di cui euro 37.025.935 (euro 27.769.451 a valere sul Fondo Sociale Europeo ed euro 9.256.484 a valere sul Fondo di rotazione nazionale ) riservati alle aree in ritardo di sviluppo,  ed euro 4.974.065 ( euro 2.487.033 a valere sul Fondo Sociale Europeo ed euro 2.487.033 a valere sul Fondo di rotazione nazionale) riservati alle regioni in transizione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 70 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dall’art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013.
  1. Il Ministero si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al comma 1 sulla base degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

Articolo 3
SOGGETTI PROPONENTI

  1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), con sede amministrativa ed operativa nelle Regioni oggetto dell’intervento, di cui all’art. 1, i cui corsi di dottorato siano stati già accreditati, alla data di presentazione della domanda, ai sensi del D.M. n. 45 dell’8 febbraio 2013 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

 

Articolo 4
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

  1. Per l’ammissione alla fase di valutazione, le proposte relative alle borse di dottorato aggiuntive devono:
  • a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con le traiettorie di sviluppo individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 e con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma;
  • b. avere una durata complessivamente pari a 3 anni;
  • c. prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell’Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l’impresa e all’estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
  • d. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
  • e. prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
  • f. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
  • g. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;
  • h. favorire il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con l’Università;
  • i. garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili).

Articolo 5
INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

 

  1. Ciascuna Università, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per i corsi di dottorato accreditati ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013.
  2. L’accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca e delle sedi di svolgimento ai sensi del D.M. n. 45/2013 costituisce condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento e dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
  3. Coerentemente con quanto indicato all’art. 4, nella domanda di finanziamento, compilata secondo il formulario predisposto dal MIUR e dal CINECA (disponibile sul sito MIUR all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a partire dal 3 luglio 2017, l’Università deve indicare, per ciascun corso di dottorato, il numero di borse aggiuntive di dottorato di ricerca, nel numero massimo di cinque.
  4. Per ciascuna borsa aggiuntiva l’Università proponente deve indicare:

A. RICERCA PROPOSTA

    • a. Tema della ricerca, evidenziandone la coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione europea;
    • b. Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti;
    • c. Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento;
    • d. Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e con la composizione del Collegio dei docenti;
    • e. Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione;
    • f. Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca (in rapporto al mondo del lavoro).

B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell’intero territorio nazionale

    • a. Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa;
    • b. Denominazione dell’impresa presso cui verrà svolta l’attività relativa al tema di ricerca;
    • c. Sede legale dell’impresa (Città, Provincia, indirizzo);
    • d. Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l’attività di ricerca del dottorando;
    • e. Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale;
    • f. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi;
    • g. Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa aggiuntiva PON (minimo 6 mesi, massimo 18);
    • h. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento;
    • i. Lettera di intenti da parte dell’impresa, redatta, su carta intestata dell’impresa (firmata dal legale rappresentante o suo delegato), esclusivamente sulla base del formato standard predisposto dal MIUR e scaricabile dal sito CINECA, riportante l’impegno a garantire la disponibilità di idonea sede operativa per lo svolgimento dell’attività di ricerca prevista e la supervisione tutoriale del dottorando.

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO

    • a. Attività di ricerca da svolgere all’estero;
    • b. Denominazione del soggetto ospitante all’estero (università, ente di ricerca pubblico o privato, impresa);
    • c. Sede legale del soggetto ospitante all’estero;
    • d. Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui è svolta l’attività di ricerca all’estero;
    • e. Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante;
    • f. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi;
    • g. Durata della permanenza all’estero (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi);
    • h. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento;
    • i. Lettera di intenti da parte del soggetto ospitante, redatta, su carta intestata del soggetto ospitante (firmata dal legale rappresentante o suo delegato), esclusivamente sulla base del formato standard predisposto dal MIUR e scaricabile dal sito CINECA, riportante l’impegno a garantire la disponibilità di idonea sede operativa per lo svolgimento dell’attività di ricerca prevista e la supervisione tutoriale del dottorando.

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’

    • a. Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di dottorato) rilevanti per il percorso individuato;
    • b. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa;
    • c. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

    • a. Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato;
    • b. Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy.

 

Articolo 6
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

  1. Ai fini della partecipazione alla presente selezione, i soggetti proponenti devono predisporre l’istanza attraverso la piattaforma online MIUR (all’indirizzo http://dottorati.miur.it), accedendo online con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato, compilare i campi previsti e  inserire (mediante upload) nella piattaforma online la lettera di intenti di cui ai punti B. i e  C. i dell’articolo 5, comma 4.
  2. A pena di inammissibilità, le domande possono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 3, e devono pervenire esclusivamente per via telematica, mediante il sito indicato al precedente comma 1, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2017; le domande  devono inoltre risultare interamente compilate e complete di tutta la documentazione richiesta (con particolare riferimento alle lettere di intenti, da produrre esclusivamente nel rispetto del formato standard predisposto dal MIUR).
  3. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o malfunzionamenti dipendenti dalla qualità della connessione utilizzata dal soggetto proponente.
  4. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del decreto devono essere inoltrate, a partire dal 26 giugno  e fino al 17 luglio 2017, all’indirizzo http://dottorati.miur.it, con le modalità ivi specificate; le risposte alle richieste più frequenti saranno fornite sul sito a cadenza settimanale attraverso FAQ (frequently asked questions).
  5. A partire dal  3 luglio 2017 è attivo un servizio di assistenza tecnica informatica (help desk) al numero 051 6171691 e all’indirizzo email: dottorati@cineca.it.

 

Articolo 7
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

  1. La verifica di ammissibilità di cui all’articolo 6 viene eseguita a cura del MIUR - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca, per il tramite dell’Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca".
  2. Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte dell’Ufficio III, mediante pubblicazione all’indirizzo http://dottorati.miur.it – delle motivazioni dell’eventuale non ammissione delle singole proposte ai rispettivi soggetti proponenti.
  3. Il MIUR, tenuto conto delle controdeduzioni fornite (sempre per via telematica, sul sito  http://dottorati.miur.it) dai soggetti proponenti in merito alle proposte provvisoriamente escluse, completa la verifica di ammissibilità e avvia, tramite l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), la successiva fase di valutazione di merito delle proposte progettuali ammissibili, che nella piena responsabilità dell’ANVUR, è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L’ANVUR, trasmette al Responsabile del Procedimento individuato nell’ambito del presente decreto, le risultanze delle valutazioni effettuate corredate da un’attestazione di regolare svolgimento delle attività stesse.
  4. Le proposte progettuali ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito da parte dell’ANVUR sulla base dei criteri riportati di seguito:

Criteri di valutazione

Indicatore

Punteggio massimo

A. RICERCA PROPOSTA

A.1. Tema della ricerca e sua coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente – Metodologie e contenuti

Max 20 punti

A.2. Grado di innovazione e fattibilità tecnica della ricerca proposta per la competitività del settore di intervento

Max 15 punti

A.3. Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei Dottori di ricerca

Max 5 punti

B. ATTIVITÀ PRESSO L’IMPRESA

Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento.

Max 20 punti

C. ATTIVITÀ ALL’ESTERO

Attività di ricerca da svolgere all’estero. Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi. Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di intervento.

Max 20 punti

D. ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’

Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di formazione destinate al dottorando. Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa. Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto produttivo.

Max 15 punti

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Iniziative per assicurare il perseguimento dei principi orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di dottorato

Max 5 punti

Max 100 punti

TOTALE

100

  • 5. Sono finanziate esclusivamente le proposte progettuali il cui punteggio di valutazione ottenuto non sia inferiore a 65/100, secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente punto 4.
  • 6. La graduatoria è articolata, all’esito della valutazione, in relazione al punteggio totale ottenuto.
  • 7. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare le proposte progettuali aventi identico punteggio, è finanziata la proposta che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio "A. RICERCA PROPOSTA".
  • 8. Ove le domande ammissibili risultino superiori alla dotazione finanziaria, il Ministero può procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria iniziale, nel rispetto di quanto previsto dal Programma.
  • 9. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Ministero predispone la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:
    • a. ammessi a finanziamento;
    • b. ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria di cui al presente decreto e per i quali è prevista la possibilità di estendere i finanziamenti nei limiti della capacità dell’Azione I.1 del PON RI 2014-2020;
    • c. esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
    • d. non ammessi a valutazione.
  • 10. Gli esiti della valutazione sono assunti dal MIUR con apposito Decreto di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento, pubblicato (previa registrazione da parte degli organi di controllo) sul sito internet del MIUR, sul sito dedicato al Programma e nella GURI.
  • 11. Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno essere destinate dall’Amministrazione ad avvisi successivi nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

 

Articolo 8
AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

  1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXIII ciclo.
  1. In ogni caso, le attività devono essere completate entro e non oltre i termini ultimi di ammissibilità al PON RI previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura del Programma.

 

Articolo 9
DESTINATARI DELLE BORSE DI DOTTORATO

  1. Possono essere destinatari delle borse di dottorato aggiuntive, a valere sui fondi di cui al presente decreto, solo i laureati utilmente classificati nella graduatoria di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’Anno Accademico 2017/2018, ciclo XXXIII.
 

 

Articolo 10
GESTIONE OPERATIVA DELLE BORSE DI DOTTORATO

  1. La gestione operativa delle borse di dottorato ammesse a finanziamento, con particolare riferimento agli obblighi assunti dai soggetti proponenti, alla modalità di rendicontazione delle attività e di erogazione dei contributi,  nonché ai controlli (ex-ante, in itinere ed ex post) ed alle sanzioni, è stabilita nell’allegato Disciplinare di attuazione, che forma parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 11
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

  1. In caso di ammissione a finanziamento, il soggetto proponente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", incluso quello della richiesta del CUP - Codice Unico Progetto e dell’inserimento del medesimo nel sistema di monitoraggio degli interventi finanziati.

Articolo 12
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

 

  1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori; tuttavia l’Amministrazione può esercitare il diritto di utilizzare prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell’ambito del PON RI 2014-2020.

Articolo 13
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

 

  1. L’avviso pubblico emanato dall’Università per l’ammissione al XXXIII ciclo di dottorato deve prevedere modalità di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti, garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari e fare esplicito riferimento alla possibilità di borse aggiuntive PON RI.
  2. Le Università, in quanto beneficiarie di risorse a valere sul PON RI, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione e sono tenute ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del PON RI apponendo il logo dell’Unione e dei Fondi che sostengono le operazioni alle quali hanno accesso, nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari".
  3. In relazione all'attuazione dell’intervento previsto dall’Avviso il soggetto beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo Sociale Europeo:
    • A) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
    • B) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Articolo 14
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

  1. Tutti i dati forniti a qualsiasi titolo nell’ambito della presente procedura sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente ai fini della procedura stessa.

 

Articolo 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  1. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Massulli, Dirigente dell’Ufficio III "Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca" della Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca. 

Articolo 16
FORO COMPETENTE

 

  1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione del presente Avviso sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)

 

Documenti Allegati
  • Disciplinare DD 1377.pdf

  • DD 1377 del 5-6-2017.pdf

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