Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018
Roma, Thursday, 03 August 2017

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018

Nota Prot. n. 580

Ufficio: DGSINFS

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro della Salute

 

VISTO                        il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO                        il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA                        la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTA                        la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;

VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA                        la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 giugno 2017, n. 477 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2017/2018”;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 giugno 2017, n. 476 recante “Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2017/2018”;

VISTE                        le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018";

VISTO                        il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2017/2018 riferito alle predette disposizioni;

VISTO                        il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 6-ter;

VISTA                        la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2017/2018 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;

VISTO                        l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, Rep. Atti n. 69/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2017/2018, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

CONSIDERATA       la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2017/2018;

VISTA                        la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

CONSIDERATO       che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VALUTATA               la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell’equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO   altresì del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2017/2018, di cui alla comunicazione SSMD REG2017 0077845 del 23 maggio 2017;

TENUTO                   conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO               alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2017/2018, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

RITENUTO               di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA:
Articolo 1
  1. Per l’anno accademico 2017/2018 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in n. 9.100 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati n. 606 posti, secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 28 febbraio 2017 citate in premessa.
Articolo 2
  1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  2. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.
  3. I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della  graduatoria riservata ai candidati  cittadini extracomunitari residenti all’estero,  non potranno essere utilizzati a beneficio dei  candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002   in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti di cui all’art.1 della legge n. 264/1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. I posti eventualmente risultati non coperti, nella  graduatoria riservata  dei cittadini non comunitari residenti all’estero, possono essere  utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo  di studenti di cittadinanza non dell’Unione europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26  della legge n.189/2002 nonché studenti iscritti  presso una Università italiana ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1999.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Sen. Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • D. Interministeriale n. 580 del 3 08 2017.pdf

  • Allegato al D. Interministeriale n. 580 del 3 08 2017.pdf

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