Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019
Roma, Thursday, 28 June 2018

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019

Nota Prot. n. 524

Ufficio:

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

di concerto con
Il Ministro della Salute

VISTO                        il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 6-ter;

VISTO                        il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA                        la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTA                        la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;

VISTO                        il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA                        la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”;

VISTO                        il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 maggio 2018 prot. n. 385, recante “Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2018/2019”;

VISTO                        il decreto ministeriale del 15 giugno 2018 di accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Messina;

VISTA                        la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;

VISTO                        l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 n.  rep.120/CSR sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2018/2019, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia  a 10.035 di fabbisogno;

VISTA                        la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico  2018/2019;

VISTA                        la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari a 9.834 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;

TENUTO                   conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 da cui emerge che l’offerta formativa degli atenei è inferiore al fabbisogno  espresso in sede di accordo  sancito dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sopra citato;

VISTA                        la nota U.0352817 del 13-06-2018 dell’Assessorato Sanità ed integrazione Socio Sanitaria della regione Lazio, in particolare nella parte in cui la Regione ribadisce alla Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità di seguito “Unicamillus”) << […] l’assoluto divieto di formalizzare autonomi e diretti rapporti convenzionali con aziende sanitarie/policlinici e/o ospedali classificati e/o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –I.R.C.C.S.- pubblici e/o privati e/o case di cura accediate afferenti al Servizio Sanitario della Regoione Lazio, aventi ad oggetto la regolamentazione delle attività di supporto e partecipazione assitenziale da parte di detti Enti ai corsi di laurea in area sanitaria gestiti da codesta università, prescindendo dalla previa valutazione di profilo programmatorio da parte della Regione>>, nonché la parte in cui precisa alla richiamata Università che  << […] non appare ammissibile che possano essere direttamente e autonomamente coinvolte nei percorsi universitari di codesto ente , fuori da qualsiasi intesa e raccordo convenzionale con questa Regione:

  • aziende del Servizio Sanitario Regionale […];
  • ulteriori strutture pubbliche […];
  • strutture assistenziali private già accreditate […]>>

VISTO                        altresì, il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. A00248 del 22 giugno 2018 che fa seguito alla richiamata nota della Regione Lazio prot. 352817/2018 ed  avente ad oggetto :“Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016-2018 (DCA 52/2017): valutazione di non corerenza dell’accreditamento dell’Università non statale denominata “Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all’interazione dell’offerta formativa con l’assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente” , in particolare nella parte in cui dispone che << […] la formazione degli studenti universitari iscritti/iscrivendi ai corsi di Medicina e Chirurgia e delle altre Profesisoni sanitarie dell’Università Saint Camillus non è ricompresa nella Progammazione regionale valida fino a tutto il 2018 (DCA 52/2017 né in rapporto alla quantificazione del fabbisogno formativo regionale, né in rapporto all’interazione di tale formazione con l’assistenza sanitaria regionale>>,  e nella parte in cui dispone che << […] in assenza di Protocollo, si ritiene opportuno procedere alla regolamentzione dei rapporti tra SSR e università Unicamillus :

  • è fatto obbligo, pertanto, di sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario ad Acta la valutazione dell’impatto economico/finanziario e quindi della compatibilità economica di qualsiasi convenzione tra Aziende sanitarie pubbliche e l’università Unicamillus, per le quali ciascuna Azienda è tenuta a precisare in modo inequivocabile la quantificazione dei maggiori costi indotti dalla didattica e le modalità di rimborso a cura dell’università medesima;
  • si da mandato a ciascuna Azienda sanitaria della Regione Lazio di porre in essere ogni azione amministrativa utile anche in autotutela al fine di precisare in modo chiaro approfondito ed esaustivo le modalità di copertura del finanziamento dei maggiori costi connessi alla formazione dei discenti dei corsi di laurea dell’università Saint Camillus che, non essendo preventivati né approvati dal Commissario ad acta figurano allo stato incompatibili con il programma operativo per l’attuazione del piano di rientro (concordato con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute) se non espressamente posti ad esclusivo carico dell’università;
  • è sottoposta , comuqnue, alla preventiva approvazione del Commissario ad acta anche ogni convenzione tra ciascuna struttura privata accreditata e l’università allo scopo di consentire la valutazione in ordine all’interazione della formazione con l’assistenza sanitaria;
  • la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicchè nessuna struttura accreditata o anche solo privata, potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque maggiorazione tariffaria; eventuali incrementi connessi al maggior costo dell’attività sanitaria saranno posti ad esclusivo carico dell’università e/o della struttura sanitaria con specifica previsione in tal senso nel testo della convenzione >>;

RITENUTO               di dovere sospendere, al momento, stante i chiarimenti in essere tra Regione Lazio e Unicamillus, l’assegnazione dei posti al richiamato ateneo  con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l’università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell’A.A. 2018-2019;

RITENUTO               peraltro, in via prudenziale, di dovere accantonare tali posti rinviando la loro eventuale assegnazione alla richiamata università Unicamillus ad un momento successivo, una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed università alla luce anche della sopra richiamata deliberazione assunta dal Commissario ad acta  ;

TENUTO CONTO   del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2018/2019, di cui alla comunicazione SSMD REG 2018  0045857 del 26 marzo 2018;

RITENUTO               alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2018/2019, di concerto con il Ministero della Salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nella misura massima consentita dall’offerta formativa espressa dagli Atenei tenuto conto di quanto sopra evidenziato relativamente alla Università Unicamillus;

RITENUTO               in sede di defizione dei posti di accogliere integralmente l’offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca fermo restando quanto sopra evidenziato relativamente alla Università Unicamillus;

DECRETA

Articolo 1

  • 1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2018/2019 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in n. 9.779 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

  • 1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

 

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR  è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.

 

Il Ministro della Salute
Dottoressa Giulia Grillo

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dottor Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n_524 del 28-06-2018.pdf

  • DM n_524 - Allegato tabella posti.pdf

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