Modalita' e contenuti delle prove di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese a.a. 2018/2019
Roma, Monday, 14 May 2018

Modalita' e contenuti delle prove di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese a.a. 2018/2019

Nota Prot. n. 385

Ufficio: DGSINFS

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

VISTO                      il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO                     il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA                      la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA                      la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA            la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;
VISTA                      la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;
VISTO                     il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”;
VISTO                     il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA                      la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO                     il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
VISTO                     il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO                      il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico  delle disposizioni concernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare, l’art. 39 comma 5 come sostituito  dall’ art. 26 della legge 30 luglio  2002 n.189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione asilo”;
VISTO                     il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO                     il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”;
VISTO                     il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO                     il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali »”;
VISTO                     il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO                     il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO              il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987 del 12.12.2016 e relative modificazioni di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017 recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modifiche e integrazioni;
VISTE                          le disposizioni interministeriali del 19 febbraio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019 presso le istituzioni della formazione superiore”;
TENUTO CONTO   che per l’a.a. 2018/2019 l’istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Messina è tuttora in fase di valutazione e accreditamento iniziale ed è subordinata al parere dell’ANVUR;
NELLE MORE          dell’adozione dei successivi decreti ministeriali su conforme parere dell’ANVUR;
VISTO                          lo “Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003” adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;
CONSIDERATE         la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
RITENUTA                  la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in un’ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VISTO                          il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VISTO                          l’accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
TENUTO CONTO      dei servizi tecnici e informatici  resi in via generale e continuativa al Ministero Istruzione, università e ricerca, dal CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;
VISTO                           il parere espresso in data 30 giugno 2016  prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
SENTITE                     le Università interessate;
CONSIDERATO         che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l’iscrizione dei candidati alla prova di ammissione sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO                 di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto con l’inizio dell’anno accademico 2018-2019;
RITENUTO                 di definire, per l’anno accademico 2018-2019, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese;

DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)

Per l’anno accademico 2018-2019 l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame disciplinata dal presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione)


1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 26, della legge n. 189/2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione si svolge il giorno 13 settembre 2018 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nel comma 4 del presente articolo. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 2 luglio 2018 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 2) del giorno 24 luglio 2018 nelle modalità indicate dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il giorno 1 settembre 2018 saranno pubblicate sui siti internet del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi in cui si svolgerà la prova con l’indicazione delle aule.
4. La prova nelle sedi estere ha inizio alle ore riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 sono idonei all’ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a punti venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del D.P.R. n.394/1999, con riferimento alla riserva dei posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati non comunitari residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati non comunitari residenti all’estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • 1,5 punti per ogni risposta esatta
  • meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
  • 0 punti per ogni risposta omessa

5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui al comma 4, è redatta una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita dalle Università.
6. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

  • a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
  • b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all’Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificata e resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
  • c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

7.  La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui all’art.1 del  presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
8. La chiusura degli scorrimenti delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da emanarsi   nel  secondo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami.  Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati  in posizione utile  che hanno  confermato l’interesse alla immatricolazione,  come da lett. d) punto 10 allegato 2 del presente decreto, diventano assegnati ed hanno  obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso  di laurea cui  sono stati assegnati, decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.

Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dall’art. 2.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione dal precedente articolo 2.
3. La prova presso le sedi estere è organizzata tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap o con DSA segnalate dagli Atenei interessati.

Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni dallo svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Articolo 6
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1.Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa di cui all’Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all’atto dell’iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell’Allegato 2 al presente decreto.

Articolo 7
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2018-2019, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono ripartiti tra le Università con successivo decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro
Sen. Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • DM n. 385 del 14-05-2018.pdf

  • DM n. 385 Allegati.pdf

  • DM n. 385 Tabella A.pdf

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