VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il DPCM 11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”;
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i., recante Norme sul diritto agli studi universitari, che all’art.16, comma 4 ha istituito il “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 1, comma 89, che consente la destinazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore anche all'erogazione di borse di studio previste dall’articolo 8 della citata legge n.390/1991;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;
VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del ridetto D.Lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle Regioni sono gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n.68/2012;
VISTO, altresì, il comma 7, del ridetto art. 7 del D. Lgs. n.68/2012 nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni <<... sono altresì definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale>>;
VISTA la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, in particolare l’articolo 1, comma 271, secondo cui : <<Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>;
VISTO il Decreto interministeriale MIUR-MEF, n. 798 dell’11 ottobre 2017, di durata triennale, registrato alla Corte dei conti, in data 9 novembre 2017 n. 2217, con il quale, in attuazione del ridetto art. 1, c. 271, della legge n.232/2016, si è provveduto a determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni e, al contempo, in attuazione dell’art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2017, si è provveduto a definire i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, n. 662 con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i Soggetti istituzionalmente individuati dall’art.1, comma 271, della legge n.232/2017, è stato costituto un apposito Tavolo Tecnico per lo studio, l’analisi e l’individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, divenuto (in accoglimento della richiesta formulata in tal senso della stessa Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di approvazione del ridetto D.I. n. 798/2017) un Tavolo permanente di collaborazione tra Ministero e Regioni per le questioni inerenti il Diritto allo studio;
TENUTO CONTO del lavoro di confronto e condivisione svolto dal ridetto Tavolo proprio con riguardo ai contenuti della Tabella di cui al presente Decreto emersi dando attuazione ai nuovi criteri di riparto definiti con il richiamato D.I. n. 798/2017;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la quale, all’art.1, comma 259, è stato disposto che : << […] a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro>>;
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale, all'art. 2, comma 1, è stato disposto che : << […] a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui>> , e all’art. 2, comma 2-quater è stato disposto che : <<Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”>>;
TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico avvenuto in data 23 novembre 2017 tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia Giustizia Spa per il Fondo unico di giustizia (FUG), e Ministero dell’Interno, in occasione del quale l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati ha confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui al ridetto art. 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 una volta convenuta la modalità operativa di questo trasferimento insieme al MEF, anche per ciò che riguarda gli anni passati a decorrere dal 2013, come meglio individuati dalla nota della ANBSC prot. n 1684 del 22 gennaio 2018;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di Stabilità per il 2016), ed in particolare l’art. 1, comma 254, nella parte in cui dispone che: << […] il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è incrementato […] di 4.750.000, 00 euro annui a decorrere dall’anno 2017>>;
VISTO il comma 268, dell’art. 1 della ridetta legge di bilancio n. 232/2016 che così dispone : <<Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017>>;
VISTO il combinato disposto di cui ai commi 286 e 289 dell’art. 1 della ridetta legge di bilancio n. 232/2016 in base al quale la quota parte delle risorse di cui al comma 286, destinate al finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 (pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019) << […] eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>;
TENUTO CONTO che, in attuazione del combinato disposto di cui ai richiamati commi 286 e 289 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.184569 (registrato alla Corte dei conti in data 10/11/2017 foglio 1455), sono confluiti nel capitolo 1710 dello stato di previsione di questo Ministero per l’ E.F. 2017, i 6.000.000,00 di euro di cui al capito 1649 dello stato di previsione di questo Ministero non utilizzati per le finalità di cui ai commi da 273 a 288della medesima Legge n.232/2016, così come accertato con Decreto di questa Direzione Generale 3 agosto 2017 n. 1961;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 27 dicembre 2016 n. 102065 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al suddetto bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019, che ha individuato in tabella 7 una competenza iniziale per il capitolo 1710 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero pari ad euro 216.814.548,00;
VISTO lo stanziamento di Bilancio complessivamente presente per l’anno 2017 nel ridetto capitolo di spesa n. 1710, pari a 222.814.548, 00 (216.814.548,00 + 6.000.000,00);
VISTO il comma 269 della medesima legge di bilancio 11 dicembre, secondo il quale ciascuna Regione razionalizza l’organizzazione degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione entro sei mesi, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all’art.12 del D.L.vo 68/2012;
VISTO il comma 272 della stessa legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, secondo cui le risorse del Fondo di cui all’art.18 comma1 lettera a), del decreto legislativo n.68/2012 sono direttamente attribuite al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi;
VISTE le note delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto, con cui individuano, per ciascuna Regione, un numero di enti erogatori maggiore di uno;
VISTA la comunicazioni della Regione Lombardia, assunta al protocollo in data 08.05.2017 n. 13500, con cui comunica che in coerenza con il principio di sussidiarietà, la stessa regione ha previsto un modello sperimentale, per il diritto allo studio universitario, che affida direttamente alle istituzioni universitarie, la gestione degli interventi con il mantenimento in capo alla Regione delle sole funzioni di programmazione degli interventi e di erogazione delle risorse ai soggetti gestori;
VISTE la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo, del 22.11.2017 n. 93/DPGO1072017, nonché le note delle regioni: Campania, del 21.11. 2017 prot. 0767515, Marche, del. 22.11.2017 prot. 1172165, Sardegna, del 17.11.2017 prot. 16281, Sicilia del 23.11.2017 prot. 83180, e Veneto del 22.11.2017 prot.488302, con cui comunicano la quota parte di acconto da destinare alle singole Aziende regionali per il diritto allo studio, presenti nelle predette regioni, quali enti regionali erogatori;
VISTO il decreto regionale della Regione Lombardia del 22.11.2017 n. 14651, con cui dispone la ripartizione degli importi da destinare, in ambito regionale alle singole Istituzioni presenti nel territorio quali enti regionali erogatori;
VISTA la nota prot. 370025 del 27.11.2017, con la quale la regione Calabria comunica che, in coerenza con il modello adottato in tale Regione in base al quale la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario è affidata direttamente alle istituzioni universitarie, ha comunicato la ripartizione degli importi da destinare, in ambito regionale alle singole Istituzioni presenti nel territorio quali enti regionali erogatori;
VISTA la nota PEC prot. 7890 del 03.05.2017 della Regione autonoma Valle d’Aosta, con la quale ha comunicato che il proprio Ente erogatore dei Servizi per il diritto allo studio è rappresentato dall’Ufficio regionale “Borse di studio e finanziamenti scuole paritarie”;
TENUTO CONTO che di tali comunicazioni, inerenti le modalità con cui le Regioni stanno organizzando i loro Servizi regionali in materia di Diritto allo Studio, si terrà conto in sede di erogazione del Fondo che dunque, in attuazione al richiamato comma 272 della Legge n.232/2016, verrà trasferito direttamente al bilancio degli Enti che gestiscono i servizi per il Diritto allo Studio in ambito regionale;
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n.68/2012 - come ribadito, peraltro, dallo stesso legislatore del 2016 all’art.1, comma 271, della legge n.232/2016 nonché, da ultimo, nel D.I. n.798/2017 di cui il presente Decreto di riparto è attuazione – l’assegnazione del FIS alle Regioni avviene in parte in misura proporzionale al loro fabbisogno finanziario ed in parte considerando la quota destinata a specifici incentivi ed assegnata alle Regioni in base all’eventuale maggior impegno finanziario dalle stesse sopportato in termini di “risorse proprie” rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma (c.d. “quota premiale”);
TENUTO CONTO in generale dei nuovi criteri di riparto del FIS definiti nell’ambito del ridetto D.I. MIUR-MEF n. 798/2017, di cui il presente Decreto è attuazione;
TENUTO CONTO della prescrizione di cui al comma 4, dell’art.4, del predetto D.I. MIUR-MEF n. 798/2017, nella parte in cui dispone che, in sede di prima applicazione e per l’anno 2017, ciascuna Regione non potrà comunque ricevere un ammontare di FIS inferiore all’80% di quanto assegnato con riguardo al riparto del FIS 2016;
TENUTO CONTO, sempre in applicazione di quanto prescritto dal D.I. n.798/2017, degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno interessato il Centro Italia;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 33551 del 28 novembre 2017 con il quale si è provveduto a corrispondere alle Regioni, nello specifico agli Enti che erogano i servizi regionali per il Diritto allo studio, un acconto sul FIS - anno 2017 pari al 50% di quanto ricevuto dalle Regioni stesse nell’anno precedente;
VISTO il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso, ex art. 4 comma 2 del D.I. MIUR-MEF n. 798/2017 sulla Tabella di riparto FIS 2017 nella seduta dell’ 8 marzo 2018;
DECRETA
Articolo 1
(La destinazione del Fondo)
- I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato “Fondo”, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 11 ottobre 2017 n. 798.
- Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità con decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo. n. 68/2012. In attuazione dell’art. 18 comma 7, del decreto legislativo. n. 68/2012, e del comma 272 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci degli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, mantenendo le proprie finalizzazioni.
- Le suddette risorse sono trasferite agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, iscritte del bilancio degli Enti avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell’anno accademico 2017-2018.
- Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse proprie e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
- Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo.
Articolo 2
(Il riparto del Fondo per l’anno 2017)
- Per le motivazioni di cui in premessa, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni con riguardo agli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017 ed elaborati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 798/2017, il Fondo integrativo statale per l’anno 2017, pari a complessivi 222.814.548,00 di euro, è ripartito tra le Regioni secondo la Tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, con la specificazione che sono destinate risorse aggiuntive alla regione Abruzzo per euro 1.153.252,67, alla regione Marche per euro 1.490.533,33, ed alla regione Umbria per euro 1.022.880,67 in ragione degli eventi sismici registratisi nei mesi di agosto e ottobre 2016 nei territori del Centro Italia.
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina