Criteri di ripartizione quota stanziamento relativo alle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali e alle Accademie non statali di belle arti per l’anno 2018
Roma, Wednesday, 16 May 2018

Criteri di ripartizione quota stanziamento relativo alle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali e alle Accademie non statali di belle arti per l’anno 2018

Nota Prot. n. 395

Ufficio: DGFIS

Registrato alla Corte dei Conti in data 5 giugno 2018 al numero 1965

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

VISTA                        la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l’articolo 2 che riconosce l’autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
VISTO                        il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l’articolo 19;
VISTI                         in particolare, i commi 4 e 5, del citato articolo 19, del predetto decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi al finanziamento degli Istituti superiori di studi musicali non statali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca;
VISTI                         altresì, i commi 5-bis e 5 ter, del suddetto articolo 19, relativi al finanziamento delle Accademie non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca;
VISTO                        il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTO                        in particolare, il comma 1 dell’articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 22-bis, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo;
VISTO                        altresì, il comma 2 dell’articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che i suddetti processi “sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
VISTO                        il comma 3, dell’articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che “ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con uno stanziamento per l’anno 2018 pari a 17 milioni di euro;
VISTO                        infine, il comma 4, dell’articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che “nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1”;
VISTA                                    la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l’articolo 1, comma 652, che ha stanziato ulteriori risorse per consentire la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette Istituzioni, e in particolare, ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2018;
CONSIDERATO       che l’importo complessivo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (cap. 1750) è pari a 22 milioni di euro;
CONSIDERATO       che è in corso di svolgimento il necessario preliminare confronto con le Istituzioni interessate finalizzato a conseguire il quadro informativo necessario a definire la disciplina per l’avvio dei processi di statizzazione con l’adozione dei sopraindicati decreti di cui al citato articolo 22-bis, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
RITENUTO               necessario, in relazione anche alle difficoltà finanziarie degli enti in argomento, di dover provvedere ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 4 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a una assegnazione urgente pari ai cinque dodicesimi dello stanziamento complessivo - corrispondente a un importo pari a 9 milioni di euro - per le esigenze di funzionamento ordinario da ripartire tra Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 dicembre 2017, n. 1005, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto dello stanziamento a valere sul capitolo 1750 per l’anno 2017;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 marzo 2018, n. 228, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione di riparto del fondo per gli Istituti superiori di studi musicali non statali per l’anno 2018 (cap. 1781);
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 dicembre 2017, n. 954, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle Accademie non statali di belle arti per l'anno 2017 (cap. 1782);
RITENUTO               di dovere provvedere alla sopraindicata assegnazione di 9 milioni di euro sul capitolo n. 1750 utilizzando i medesimi criteri da ultimo utilizzati a valere sui capitolo n. 1781 e 1782;
CONSIDERATO       che i criteri di riparto delle risorse destinate per il funzionamento ordinario degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 e 5-ter, del  decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

DECRETA
Art.1
(Suddivisione della quota di stanziamento)

  1. L’importo della quota dello stanziamento relativo all’anno 2018 di cui alle premesse, pari a € 9.000.000, è suddivisa tra gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 nel seguente modo:

 

TIPOLOGIA

IMPORTO

  1. Istituti superiori di studi musicali non statali

€ 7.000.000

  1. Accademie non statali di belle arti

€ 2.000.000

TOTALE

€ 9.000.000

Art. 2
(Istituti superiori di studi musicali non statali)

  1. L’importo di € 7.000.000 cui all’articolo 1, lettera a), destinato agli Istituti superiori di studi musicali non statali è ripartito proporzionalmente alle assegnazioni già disposte ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 marzo 2018, n. 228.

Art. 3
(Accademie non statali di belle arti)

  1. L’importo di € 2.000.000 cui all’articolo 1, lettera b), destinato alle Accademie non statali di belle arti è ripartito proporzionalmente alle assegnazioni già disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 5 dicembre 2017, n. 954.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

 IL MINISTRO
F.to Sen. Valeria Fedeli

Documenti Allegati
  • DM 395 del 16-5-2018.pdf

  • Tabella di ripartizione DM 395 del 16-5-2018.pdf

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