Accademia di Belle Arti di Venezia Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello
Roma, Tuesday, 06 June 2017

Accademia di Belle Arti di Venezia Accreditamento corsi di diploma accademico di primo livello

Nota Prot. n. 1408

Ufficio: DGSINFS

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l’articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico – disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti; VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;
VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2009, n.158, con il quale è stata definita, in applicazione dell’art. 6 – comma 3 – del Decreto del Presidente della Repubblica. 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
VISTO l’articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
VISTA la circolare ministeriale n. 9843 del 15 aprile 2016 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello della Istituzioni di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 per l’anno 2016;
VISTO il decreto del Direttore Generale del 12.12.2013 n. 2698 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell’Accademia di belle arti di Venezia;
VISTA la richiesta di modifica del 31 maggio 2016 prot. n. 2401 dei corsi di diploma accademico di primo livello pervenuta dall’Accademia di belle arti di Venezia;
VISTE le attestazioni del Direttore dell’Accademia di belle arti di Venezia delle motivazioni delle modifiche richieste e considerato che alla nuova formulazione dei corsi non conseguiranno maggiori oneri per lo Stato;
VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell’Accademia di belle arti di Venezia; TENUTO CONTO del parere favorevole espresso nelle sedute del 7 e 8 luglio 2016, verbale n. 11 e del 21 novembre 2016, verbale n. 14, dalla Commissione tecnica di cui sopra concernente i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01) “Pittura”; Scultura (DAPL02) “Scultura”; Decorazione (DAPL03) “Decorazione”; Grafica (DAPL04) “Grafica d’arte”; Scenografia (DAPL05) “Scenografia e architettura di scena”; Scenografia (DAPL05) “Scenografia e costume”; Scenografia (DAPL05) “Scenografia e scenotecnica”;
TENUTO CONTO che con verbale n. 14 del 21 novembre 2016 la Commissione ha espresso parere favorevole alla modifica dei corsi accademici di primo livello in Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL 08) “Progettazione grafica e comunicazione visiva”; Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL 08) “Arti visive e progettazione multimediale” con l’indicazione di modificare la titolazione dei corsi;
TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione tecnica nella seduta del 3 maggio 2017 verbale n. 18 che approva la modifica della denominazione degli indirizzi dei due corsi di cui sopra come di seguito indicato: Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL 08) da “Progettazione grafica e comunicazione visiva” a “Arte e linguaggi della comunicazione”; Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL 08) da “Arti visive e progettazione multimediale” a “Arti multimediali”;
RITENUTO pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione alle modifiche di tutti i succitati corsi accademici di primo livello

DECRETA

Art. 1

1.Sono approvate dall’A.A. 2016/2017 le modifiche alle tabelle annesse al Regolamento didattico dell’Accademia di belle arti di Venezia relativamente ai piani di studio dei diplomi accademici ordinamentali di primo livello in: Pittura (DAPL 01) “Pittura”; Scultura (DAPL02) “Scultura”; Decorazione (DAPL03) “Decorazione”; Grafica (DAPL04) “Grafica d’arte”; Scenografia (DAPL05) “Scenografia e architettura di scena”; Scenografia (DAPL05) “Scenografia e costume”; Scenografia (DAPL05) “Scenografia e scenotecnica”; Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL 08) “Arte e linguaggi della comunicazione”; Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL 08) “Arti multimediali”.

2. Le tabelle annesse al Regolamento didattico approvato con decreto del Direttore Generale del 12 dicembre 2013 n. 2698 sono sostituite dalle tabelle allegate facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico dell’Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal Miur, o il diritto di opzione per l’iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa  Maria Letizia MELINA

Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto
Decreto Direttoriale del 06/06/2017 n. 1408

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